Sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e obbligo retributivo del datore (Cass. civ. Sez. Lav n. 24341 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro, rifiutando la prestazione, salvo che ricorrano i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, totale o parziale, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c. La mancata concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, o l’irregolarità del relativo procedimento, non rileva ai fini dell’elisione dell’obbligo retributivo, che permane in capo al datore fino all’emanazione del provvedimento di ammissione. Le situazioni ostative riguardanti la gestione o l’organizzazione dell’impresa, come il calo di commesse o la contrazione dell’attività, non costituiscono cause giustificative del rifiuto della prestazione, a meno che non integrino un’ipotesi di assoluta impossibilità, non imputabile al datore, di ricevere la prestazione stessa; tale accertamento è rimesso al giudice di merito.
Il Fatto
La società, già appaltatrice di un servizio di pulizia presso un Dipartimento regionale, aveva sospeso l’attività lavorativa di alcune dipendenti a seguito della sospensione dell’appalto, prospettando il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga. Le lavoratrici avevano agito in giudizio per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di sospensione, non avendo percepito alcuna indennità.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando la società al pagamento delle somme dovute; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo che il verbale sindacale integrasse un accordo di sospensione dei rapporti di lavoro e ritenendo non provata l’impossibilità della prestazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il quinto motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente, rigettandolo in quanto la sentenza impugnata aveva compiutamente rappresentato il ragionamento logico-giuridico che conduceva alla conferma della decisione di primo grado. La Corte territoriale aveva correttamente rilevato che il verbale sindacale non conteneva alcun accordo con i lavoratori circa la sospensione, ma solo la presa d’atto della volontà datoriale di richiedere la CIGS.
Richiamando un consolidato principio, la Corte ha affermato che non costituiscono cause giustificative del rifiuto della prestazione lavorativa o della sospensione unilaterale del rapporto le situazioni ostative riguardanti la persona del datore o la gestione dell’impresa, quando queste non rappresentino per il datore un’ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all’adempimento della prestazione. La contrazione dell’attività, come la perdita di un appalto, è stata considerata al più una causa di contrazione dell’attività, insufficiente a dimostrare l’impossibilità di ricevere le prestazioni.
La Corte ha inoltre ribadito che, fino all’emanazione del provvedimento di ammissione alla CIGS, come pure dopo il diniego, i rapporti tra datore e lavoratori sospesi sono regolati dal diritto comune e la legittimità della sospensione deve essere valutata alla stregua delle norme sulla sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione. Nella specie, la società non aveva adempiuto all’onere di dimostrare che l’inadempimento non dipendeva da propria colpa, essendosi limitata a un generico riferimento al decreto di sospensione dell’appalto.
La Corte ha infine ritenuto il quarto motivo volto a sovvertire l’apprezzamento del contenuto del verbale sindacale, estraneo al perimetro dei vizi deducibili in sede di legittimità, in quanto la denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c. mirava a una rivalutazione del compendio probatorio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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