Inammissibile il ricorso INPS su ricongiunzione senza interessi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7305 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per i dipendenti pubblici che cessino dal servizio senza acquisire il diritto a pensione si verifica ope legis, ai sensi dell’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, ratione temporis applicabile, la costituzione della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale dell’INPS, con trasferimento della contribuzione senza interessi. L’eccezione di cui al successivo art. 126, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973 opera solo nell’ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego. Il ricorso per cassazione che censuri profili estranei alla ratio decidendi e non contesti il capo autonomo della sentenza impugnata è inammissibile. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto quando la prima notifica non si sia perfezionata per trasferimento del difensore domiciliatario esercente nel circondario, non essendo consentita la conservazione degli effetti della richiesta originaria.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente dell’aeronautica militare fino al dicembre 1998, era transitato presso una compagnia aerea privata, con contestuale iscrizione al FONDO VOLO dell’INPS. Nel gennaio 1999 aveva chiesto la ricongiunzione presso tale fondo della contribuzione versata all’INPDAP. L’INPS aveva calcolato gli oneri senza applicare l’interesse composto al 4,5% sulla contribuzione da trasferire e aveva computato il periodo assicurato in misura inferiore rispetto a quanto riconosciuto dal Ministero della Difesa.

Il Tribunale aveva respinto la domanda per intervenuta acquiescenza. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva escluso l’acquiescenza e, nel merito, aveva rigettato la pretesa sugli interessi ma accolto quella sul maggiore periodo pensionabile, riconoscendo la supervalutazione di sei anni, nove mesi e due giorni ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Il primo attiene alla non conferenza della censura rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva dato seguito al principio, sorretto da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 4287 del 2024; Cass. n. 35532 del 2023; Cass. n. 27623 del 2023; Cass. n. 26104 del 2023; Cass. n. 21214 del 2023; Cass. n. 6343 del 2023; Cass. n. 17611 del 2020; Cass. n. 20522 del 2019), secondo cui la costituzione della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale dell’INPS avviene ope legis, con trasferimento della contribuzione senza interessi, salva l’ipotesi dell’art. 126, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973, non ricorrente in causa.

Le doglianze dell’Istituto risultavano interamente incentrate sulla questione del computo dell’interesse, rispetto alla quale l’INPS non era parte soccombente. Esse, inoltre, non sottoponevano a critica il capo autonomo della sentenza che aveva ritenuto utile alla ricongiunzione il meccanismo di rivalutazione dei contributi di cui all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, disattendendo i conteggi dell’Istituto.

Il secondo profilo di inammissibilità riguarda la tardività dell’impugnazione. La prima notifica del ricorso, richiesta il 31 agosto 2021, non si era perfezionata perché il difensore della controparte, esercente nel circondario di assegnazione, risultava trasferito. La Corte ha richiamato la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n. 17352 del 2009; Cass. Sez. Un. n. 14594 del 2016), tra l’ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso un difensore appartenente al foro del luogo di svolgimento dell’attività e quella in cui nomini un difensore di foro diverso.

Nel primo caso i successivi mutamenti di domicilio del difensore si presumono noti alle altre parti, che possono consultare l’albo professionale. Ne deriva che, in caso di mancata notifica al difensore che eserciti nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti della richiesta originaria, poiché tale facoltà postula la non imputabilità del mancato perfezionamento al notificante. Nella specie valeva quindi come data di notifica quella della seconda richiesta, avvenuta il 23 settembre 2021, quando il termine semestrale era già decorso.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Istituto alle spese. La Corte ha escluso i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., non essendo ravvisabile una condotta abusiva tipizzata, e ha dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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