Interposizione fittizia: onere di provare il rapporto tra committente e intermediario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14629 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che, invocando l’interposizione fittizia di manodopera vietata dall’art. 1 legge n. 1369/1960, chieda di essere dichiarato dipendente del committente, ha l’onere di allegare e dimostrare, innanzitutto, l’esistenza del rapporto tra il committente e l’asserito intermediario. Deve inoltre provare, in forza della presunzione assoluta di legge o delle ordinarie regole probatorie, che l’intermediario è un imprenditore solo apparente: non basta la dimostrazione che l’asserito interposto abbia messo a disposizione dell’interponente le energie del lavoratore. La valutazione sull’opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione. È inammissibile il motivo che introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione non devoluta al giudice di appello.

Il Fatto

Il lavoratore, assunto da una società di trasporti con un primo contratto a termine e un secondo a progetto, aveva convenuto in giudizio la società datrice e la committente per sentir accertare che tra le due era intercorso un appalto di mere prestazioni di lavoro, in violazione dell’art. 1 legge n. 1369/1960, e che il proprio rapporto doveva intendersi costituito direttamente e a tempo indeterminato con la committente, con condanna alla ricostruzione della posizione lavorativa e al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’impugnazione, rilevando il difetto dell’antecedente fattuale dell’interposizione, ossia l’esistenza di un appalto tra la committente e la datrice formale, e l’assenza di prova dello sdoppiamento delle funzioni datoriali. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fattispecie dell’appalto di mere prestazioni di lavoro come struttura complessa, caratterizzata da un primo rapporto tra chi conferisce l’incarico e usufruisce delle prestazioni (committente o interponente) e chi riceve l’incarico e retribuisce il lavoratore (intermediario o interposto), e da un secondo rapporto tra l’intermediario e il lavoratore.

Da tale configurazione la Corte trae la conseguenza che il lavoratore, per vedersi dichiarato dipendente del committente ai sensi dell’ultimo comma della menzionata disposizione, deve allegare e dimostrare anzitutto l’esistenza del rapporto tra il committente e l’asserito intermediario. Deve poi provare che l’intermediario è un imprenditore solo apparente, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge o delle normali regole di prova. Resta escluso che si possa prescindere da entrambe le allegazioni, dando solo la dimostrazione che l’asserito interposto ha messo a disposizione dell’interponente le energie del lavoratore.

La decisione impugnata risulta conforme a tali principi, avendo reputato dirimente il difetto di prova di un appalto tra l’asserita impresa interposta e la committente. I fatti che il ricorrente assume non contestati attengono al solo dato che egli si recava presso gli uffici della committente per ritirare i telegrammi da consegnare, e non alla dimostrazione della messa a disposizione delle energie lavorative.

Nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ravvisabile, poiché la prospettata inversione dell’onere probatorio a carico della committente è priva di fondamento giuridico. Quanto al ragionamento presuntivo, il ricorrente non deduce di averlo invocato in appello e, in ogni caso, la sua valutazione è riservata al giudice di merito.

Il secondo motivo è inammissibile: la questione della sussunzione del caso, in via subordinata, nella disciplina degli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 276/2003 non risulta devoluta alla Corte territoriale né trattata da questa, configurandosi come tema nuovo, non rilevabile neppure d’ufficio. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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