Lavori extracontratto e riserve: onere di allegazione e divieto di rivalutazione (Cass. civ. Sez. I n. 22528 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miri in realtà a una rivalutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito. La censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è ammissibile solo se denuncia che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero ha disatteso prove legali o le ha recepite senza apprezzamento critico. In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eseguiti extra-contratto e non previamente autorizzati non danno diritto, di regola, ad aumento di prezzo; possono eccezionalmente dar luogo a compenso alla quadruplice condizione della tempestiva riserva, della qualificazione come indispensabili in sede di collaudo, del riconoscimento da parte dell’Amministrazione e del contenimento del costo complessivo entro i limiti delle spese approvate. Il ricorrente che proponga una questione giuridica implicante accertamenti di fatto ha l’onere di allegare di averla già dedotta nel merito e di indicare l’atto in cui lo ha fatto.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale aveva citato in giudizio il Comune committente per ottenere il pagamento del maggiore corrispettivo dovuto per l’esecuzione di opere extra-contratto, richieste in forza di una perizia di variante approvata in corso d’opera nell’ambito di un appalto pubblico di sistemazione di un parco. L’impresa aveva sottoscritto con riserva lo stato finale dei lavori e, non avendo l’ente corrisposto le somme pretese a saldo, aveva agito davanti al Tribunale.

Il Comune era rimasto contumace e il primo giudice aveva accolto integralmente la domanda, dando rilievo alla non contestazione dei fatti dedotti dall’attore. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’ente, aveva rideterminato in misura inferiore il credito, escludendo il compenso per le opere estranee alla variante, non riconosciute come utili e urgenti, e applicando alle opere autorizzate la percentuale di ribasso contrattuale. L’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune non si è difeso con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice del gravame avrebbe trascurato la natura preparatoria e necessaria delle opere non previste in variante, attestata dal CTU in sede di relazione integrativa. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, richiamando la consolidata distinzione tra errata valutazione del materiale istruttorio e vera e propria violazione delle norme sul governo delle prove (Sez. I n. 6774 del 2022; Sez. 6-1 n. 1229 del 2019). La censura che si limiti a proporre una riponderazione delle risultanze di causa non è ammessa in sede di legittimità.

Nel caso concreto il ricorrente ha attribuito alle risultanze di causa un valore diverso, ricavandone conseguenze differenti da quelle esaminate dalla Corte d’appello e suggerendo al giudice di legittimità un diverso giudizio in fatto. La Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mira a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie (Sez. U. n. 34476 del 2019; Sez. I n. 5987 del 2021).

Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente aveva invocato la disciplina delle riserve di cui all’art. 198 d.P.R. n. 554 del 1999, in relazione all’art. 165 del medesimo d.P.R. e agli artt. 32 e 33 d.m. n. 145 del 2000, oltre al riparto dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. La Corte ha applicato il principio di autosufficienza del ricorso: chi propone una questione giuridica implicante accertamenti di fatto deve allegare di averla già dedotta nei gradi di merito e indicare l’atto in cui lo ha fatto (Sez. III n. 27568 del 2017; Sez. I n. 16347 del 2018). Il ricorrente non ha assolto tale onere e ha fondato la censura su circostanze generiche, senza neppure individuare le opere non autorizzate.

La Corte ha poi confermato la conformità della sentenza impugnata ai principi in materia: i lavori addizionali extra-contratto non previamente autorizzati non danno, di regola, diritto ad aumento di prezzo e possono eccezionalmente essere compensati solo alla quadruplice condizione della tempestiva riserva, della qualificazione come indispensabili in sede di collaudo, del riconoscimento dell’Amministrazione e del contenimento del costo entro i limiti delle spese approvate (Sez. I n. 8275 del 2023; Sez. I n. 29988 del 2020). L’inammissibilità dei primi due motivi ha assorbito il terzo, relativo alle spese; il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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