Responsabilità del committente per lavori pericolosi in capannone privo di impianto antincendio (Cass. civ. Sez. III n. 18620 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il committente che affida lavori di manutenzione implicanti verosimilmente l’uso di fiamme libere in un immobile privo di impianto antincendio funzionante, nella consapevolezza dello stato dei luoghi e della natura infiammabile dei materiali, risponde dei danni cagionati a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., per aver disposto lo svolgimento di un’attività pericolosa che aveva il potere e il dovere di inibire o di subordinare a cautele. La responsabilità non si fonda sul solo meccanismo presuntivo della custodia ex art. 2051 cod. civ., ma su una colpa in concreto accertata dal giudice di merito. Ne consegue l’inammissibilità per difetto di decisività delle censure incentrate sulla disciplina dell’appalto, sul dovere di vigilanza del committente o sull’autonomia dell’appaltatore, nonché della deduzione del caso fortuito per fatto del terzo. La sentenza che si fondi su una pluralità di ragioni autonome rende inammissibile, per difetto di interesse, il motivo che ne impugni una sola.

Il Fatto

Un incendio di vaste proporzioni distrusse un capannone adibito a deposito e stoccaggio merci, in occasione di lavori di riparazione del tetto. Operai di un’impresa individuale, nell’adoperare la fiamma ossidrica per impermeabilizzare la copertura, diedero fuoco a un lucernaio in plexiglas, che, liquefacendosi, provocò l’incendio della parte interna dell’immobile e dei materiali ivi stoccati.

Il danneggiato, depositante della merce, agì nei confronti della società cooperativa affidataria del deposito. Esteso il contraddittorio, furono chiamati in causa il gestore dell’immobile, l’impresa appaltatrice dei lavori e varie compagnie assicuratrici, tra cui un assicuratore a secondo rischio. Il primo giudice accertò l’inadempimento del depositario e la responsabilità extracontrattuale del gestore e dell’appaltatore. La Corte d’appello dichiarò inammissibili gli appelli di due ricorrenti e rigettò quello del depositario, con i ricorsi per cassazione poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare di rito: la nullità della procura alle liti conferita mediante scrittura privata autenticata dal difensore. La possibilità di conferire la procura su atti diversi dal ricorso o controricorso, introdotta dalla legge n. 69/2009, si applica solo ai giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore di tale legge. Nei procedimenti già pendenti occorre l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata ex art. 83, secondo comma, cod. proc. civ.

Nel merito, il nodo decisivo è la qualificazione della responsabilità del gestore dell’immobile. La Corte territoriale, in un passaggio definito fulcro centrale della motivazione, ha ascritto a quel soggetto la colpa in concreto per aver commissionato la riparazione, verosimilmente implicante l’uso di fiamme libere, pur conoscendo l’inefficienza dell’impianto antincendio e la natura infiammabile della copertura, senza preavvertire l’impresa e senza pretendere l’adozione di cautele. Si tratta, argomenta la Corte, di responsabilità riconducibile all’art. 2043 cod. civ., non al meccanismo presuntivo della custodia ex art. 2051 cod. civ.

Da qui l’inammissibilità, per difetto di decisività, delle censure relative agli artt. 2049 e 1655 cod. civ. e agli obblighi di committente e appaltatore: questioni eccentriche rispetto alla ratio decidendi. Parimenti inammissibile è la deduzione del caso fortuito per fatto del terzo, poiché la colpa accertata è integrata proprio dall’omissione delle cautele volte a prevenire condotte incaute, e comunque l’apprezzamento su imprevedibilità e non prevenibilità è riservato al giudice di merito.

Sul versante processuale, la Corte consolida un principio di ampia portata: quando la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre. Su questa base è respinta la doglianza dell’assicuratore a secondo rischio, che investe solo uno dei due profili della declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Il ricorso del depositario è infine rigettato: l’uso del criterio equitativo nella liquidazione del danno non è anomalo, potendo ancorarsi a parametri individuati, quali l’elenco analitico della merce non specificamente contestato. La sua responsabilità è stata affermata ex recepto, quale depositario tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., non in forza del contratto di affitto d’azienda: ne discende l’improponibilità della liberatoria ex art. 1780 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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