Lavori insalubri, maggiorazione di un quarto solo per gli operai addetti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 19 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’aumento di un quarto del servizio prestato, previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973, spetta soltanto agli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici. La natura speciale della norma impone un’interpretazione strettamente aderente al testo, con esclusione di ogni estensione fondata su una generica esposizione ad ambienti o sostanze nocive. In mancanza del decreto presidenziale previsto dal penultimo comma, i lavori insalubri sono quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100. Il beneficio presuppone la prova dello svolgimento effettivo di una lavorazione riconducibile alla qualifica di operaio, non essendo sufficiente la percezione dell’indennità di rischio.

Il Fatto

La sentenza n. 200/2019 di questa Sezione aveva riconosciuto a un gruppo di pensionate il diritto alla maggiorazione di un quarto ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973 e la conseguente rideterminazione del trattamento. Il ricorso dell’Amministrazione era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 23/2021 della Sezione Terza centrale, con passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.

In ottemperanza, il Ministero ha emesso quattro decreti di riliquidazione. L’INPS, rimasto estraneo al giudizio definito con la sentenza opposta e destinatario dei decreti nonché delle diffide delle interessate, ha proposto ricorso in opposizione, deducendo la decadenza per i termini e, nel merito, l’infondatezza delle pretese. Le controparti hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha dapprima verificato la legittimazione attiva dell’Istituto, riconosciuta in quanto ordinatore secondario della spesa pensionistica e destinatario dei decreti ministeriali emessi in un giudizio in cui non era stato parte. Nel merito, l’eccezione di prescrizione è stata respinta: l’aumento del computo dei servizi è riconosciuto d’ufficio al momento della liquidazione e non rientra tra i benefici che richiedono domanda dell’interessato; non è prevista tutela anticipata rispetto al collocamento in pensione.

Parimenti esclusa è la dedotta decadenza, valorizzando il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione, le circolari sui dipendenti e le comunicazioni interpretative, che avevano alimentato il contenzioso.

Sul punto centrale, il Collegio ha preso atto delle liquidazioni intervenute in esecuzione della sentenza opposta, ma ha aderito alle ragioni dell’opponente, richiamando una pronuncia difforme sull’analoga fattispecie e una lettura della norma più aderente al dato testuale. L’art. 25 riserva il beneficio agli operai addetti ai lavori insalubri. Il termine utilizzato dal legislatore impone una rigorosa indagine sull’effettiva adibizione alle specifiche lavorazioni: ammettere il beneficio sulla base di una generica esposizione comporterebbe un’estensione abnorme della tutela.

Dall’istruttoria è emerso che le interessate non hanno mai rivestito la qualifica di operaia e non hanno dimostrato che le mansioni svolte, qualificabili come restauratore conservatore o tecnico, fossero assimilabili a quelle della ex qualifica operaia. La percezione dell’indennità di rischio, prevista per l’utilizzo dei prodotti della tabella allegata al d.P.R. n. 146/1975 per determinati periodi, non è sufficiente a comprovare lo svolgimento di lavori insalubri, non essendo stata dimostrata l’adibizione alle lavorazioni del decreto luogotenenziale n. 1100/1919 né descritte le modalità di utilizzo delle sostanze nocive.

L’opposizione è stata quindi accolta, con annullamento della sentenza n. 200/2019. Il beneficio resta riconoscibile solo in presenza delle condizioni soggettive e oggettive richiamate, allo stato non dimostrate. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali e dell’atteggiamento ondivago delle Amministrazioni coinvolte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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