Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 199 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto della cessazione della materia del contendere trova applicazione anche nel giudizio contabile, pur in assenza di una disposizione espressa nel codice di giustizia contabile, in virtù dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico operato dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Esso costituisce una modalità atipica di definizione della causa, assimilabile all’estinzione per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa, e presuppone la sopravvenienza di fatti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. In presenza di oscillazioni giurisprudenziali composte solo da una sopravvenuta pronuncia nomofilattica, le spese legali vanno compensate tra le parti costituite.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare titolare di trattamento pensionistico, ha adito la Corte dei conti chiedendo la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973. In particolare ha domandato il riconoscimento dell’aliquota pensionabile nella misura del 44%, con aliquota al 2,44% per le anzianità retributive maturate al 31.12.1995, e la condanna dell’INPS alla corresponsione della pensione adeguata, con differenze, rivalutazione e interessi.

Nel corso del giudizio l’Istituto previdenziale ha rappresentato di avere applicato la circolare n. 107 del 14.07.2021, emanata in seguito agli approdi delle Sezioni riunite della Corte, avviando la riliquidazione del trattamento. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha verificato la documentazione prodotta e ha accertato che la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta. Da tale circostanza ha tratto il corollario della cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha ricordato che l’istituto opera anche nel giudizio contabile, sebbene manchi una disposizione espressa nel codice di giustizia contabile. Il fondamento è nei principi generali dell’ordinamento, in ragione del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle norme del codice di procedura civile e dell’elaborazione giurisprudenziale sulla materia.

La Corte ha richiamato propri precedenti — tra cui III Sezione Centrale d’Appello n. 137/2003 e varie sezioni giurisdizionali regionali — e la giurisprudenza della Cassazione, tra cui Cass. civ. n. 1378/2012 e SS.UU. n. 1048/2000. Da tali pronunce si desume che la cessazione è una modalità atipica di definizione della causa, assimilabile all’estinzione per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa.

Sotto il profilo sostanziale e oggettivo, essa presuppone la sopravvenienza di fatti idonei a eliminare ogni posizione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., poiché una pronuncia di merito non avrebbe alcuna utilità per le parti.

Quanto alle spese legali, il Giudice ha rilevato che le oscillazioni giurisprudenziali in materia sono state composte solo a seguito di una sopravvenuta pronuncia nomofilattica. Ha dunque disposto la compensazione tra le parti costituite, dichiarando l’estinzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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