Nessun danno erariale per attività lavorativa prestata senza titolo di studio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 201 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Lo svolgimento di attività lavorativa in assenza del titolo di studio prescritto dal bando di concorso, fatte salve le ipotesi di attività che incida sulla salute o sulla sicurezza pubblica, non integra di per sé un’ipotesi di danno erariale, in assenza di prova circa l’inidoneità in concreto dell’attività comunque prestata a vantaggio dell’Ente. La domanda risarcitoria proposta dalla Procura contabile, ove identica per causa petendi e petitum a quella già azionata dall’Amministrazione davanti al giudice ordinario e definita con sentenza che ha applicato l’art. 2126 cod. civ., viola il principio del ne bis in idem. Non rileva che la domanda civile sia restitutoria e quella contabile risarcitoria, trattandosi di distinzione meramente terminologica a fronte di identiche ragioni della domanda e di identica quantificazione del danno.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio davanti alla Corte dei conti un dipendente del Consiglio Regionale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per una somma superiore a 260.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. Il dipendente, assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, aveva falsamente dichiarato in sede di concorso di possedere il diploma di laurea in Giurisprudenza e il dottorato di ricerca, conseguendo l’assunzione in difetto del titolo prescritto dal bando.
La falsità dell’autodichiarazione era emersa solo in occasione di una verifica per la progressione economica orizzontale. L’Amministrazione aveva irrogato il licenziamento senza preavviso, aveva chiesto la restituzione delle somme percepite davanti al giudice ordinario ed era stata condannata al pagamento del trattamento di fine rapporto. In sede penale il dipendente era stato condannato con sentenza di patteggiamento per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. La questione giunge così davanti al giudice contabile, con l’intervento adesivo della Regione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità della citazione, fondata sulla pretesa violazione del diritto di difesa per la mancata concessione di un termine adeguato al deposito delle controdeduzioni. Rientra nella discrezionalità della Procura regionale decidere se e in che termini accogliere l’istanza di proroga, ferma la possibilità di proporre reclamo motivato ai sensi dell’art. 72 c.g.c. Nessuna disposizione prevede la sanzione dell’inammissibilità della citazione in caso di accoglimento dell’istanza in termini diversi da quelli prospettati dalla parte, né può applicarsi per analogia l’art. 67 c.g.c., che regolamenta una diversa fattispecie. L’eccezione è rigettata.
Nel merito, il Collegio rileva che né la Procura né l’Amministrazione interveniente hanno prodotto documentazione utile a ritenere che la prestazione lavorativa si sia svolta senza recare utilità all’Ente o in modo non conforme al profilo richiesto. Lo svolgimento dell’attività in assenza del titolo non può configurarsi di per sé come danno erariale, salvo che si tratti di attività incidente sulla salute o sulla sicurezza pubblica, in mancanza di prova circa l’inidoneità in concreto della prestazione resa a vantaggio dell’Ente.
Manca dunque la prova del danno, dovendosi ritenere, anche ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, che l’Amministrazione abbia conseguito tutti i vantaggi attesi dall’attività espletata. Il Collegio ritiene il criterio del vantaggio decisivo per escludere la sussistenza della lesione patrimoniale.
Il Collegio ravvisa inoltre la violazione del principio del ne bis in idem, poiché la domanda oggetto del giudizio contabile è identica a quella già azionata dall’Amministrazione davanti al giudice ordinario e definita con sentenza che, in applicazione dell’art. 2126 cod. civ., ha rigettato le domande della Regione e dell’INPS, accogliendo la domanda riconvenzionale sul trattamento di fine rapporto. Trattandosi di identica causa petendi e petitum, non rileva che la domanda civile sia restitutoria e quella contabile risarcitoria.
La domanda di condanna è pertanto rigettata, con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dalla difesa del convenuto, ivi comprese la contestazione della quantificazione del danno e l’eccezione di prescrizione. Al convenuto sono riconosciute le spese di lite, quantificate in 10.922,00 euro oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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