Certificazione positiva del CCNL comparto Sanità 2022-2024 con osservazioni (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 22 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alle Sezioni riunite in sede di controllo dall’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 consiste nel certificare l’attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La certificazione positiva presuppone la correttezza delle quantificazioni operate dall’Aran, verificate sulla base dei dati di consistenza, distribuzione e retribuzione media del personale risultanti dal Conto annuale 2021, e la capienza delle risorse stanziate rispetto agli oneri. La funzione di controllo non si esaurisce nell’accertamento contabile: la Corte può formulare osservazioni e raccomandazioni, anche rilevando profili di asistematicità della disciplina contrattuale rispetto all’impianto generale del lavoro pubblico. L’accertamento della compatibilità finanziaria non sana le criticità di sistema segnalate, che restano affidate alla verifica in corso di esecuzione contrattuale.
Il Fatto
Le Sezioni riunite in sede di controllo sono chiamate a certificare l’ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto Sanità per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 18 giugno 2025 e acquisita il 3 ottobre 2025. Il contratto riguarda una platea di oltre 581mila unità di personale non dirigente, di cui circa 44mila a tempo determinato.
Si tratta del secondo rinnovo della tornata 2022-2024. Il Comitato di settore Regioni-Sanità si è pronunciato positivamente il 9 luglio e il 2 ottobre; il Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole il 2 ottobre, condizionandolo al rispetto delle richieste del MEF. L’Aran ha fornito chiarimenti, modificato la relazione tecnica e assunto l’impegno ad apportare le ulteriori modifiche in sede di sottoscrizione definitiva.
La Motivazione della Corte
Sul piano finanziario, la Corte conferma la correttezza delle quantificazioni dell’Aran. Le risorse del comparto, pari a regime al 5,78% del monte salari 2021, consentono un incremento retributivo medio di 144,39 euro mensili. L’incremento degli stipendi tabellari per il 2022 e il 2023 coincide con l’indennità di vacanza contrattuale già erogata, sicché il contratto non opera alcun ricalcolo di arretrati. Gli oneri complessivi ammontano a 1.494,47 milioni a regime, a fronte di risorse a carico dei bilanci degli enti pari a 1.501,87 milioni, con una differenza di 7,40 milioni. La compatibilità finanziaria è dunque accertata. La Corte dà atto che il Tavolo di verifica degli adempimenti presso il MEF ha confermato l’ordinato accantonamento degli oneri contrattuali.
Le osservazioni più incisive riguardano le relazioni sindacali. L’estensione dell’informazione preventiva, l’introduzione di un “incontro di approfondimento” non regolato sul piano procedurale e il ritorno all’informazione successiva sono valutati con perplessità: la Corte ravvisa carenza di sistematicità, con possibili riflessi negativi sull’efficienza organizzativa. L’estensione del confronto a meri dati quantitativi e ai criteri sulla mobilità interna rischia di penalizzare l’elasticità organizzativa e la tempestività decisionale delle aziende.
Sull’ordinamento professionale, l’art. 15 introduce la figura dell’educatore socio pedagogico; l’art. 17 recepisce quella dell’assistente infermiere, la cui operatività resta subordinata al recepimento dell’Accordo Stato-Regioni in un apposito DPCM. In tema di progressioni tra le aree, la Corte raccomanda di interpretare l’art. 18 nel senso che il passaggio sia consentito solo in presenza di tutti i requisiti culturali e professionali richiesti. Sugli incarichi la Corte ribadisce i dubbi già espressi nella precedente certificazione, segnalando il rischio di rigidità e conflittualità interna per la limitata capienza dei fondi.
La Corte rileva poi l’evidente asistematicità delle discipline su prestazioni aggiuntive (art. 32), collaborazione alla libera professione (art. 33) e deroga al regime di incompatibilità (art. 34): quest’ultima non riproduce il limite temporale di vigenza della disposizione legislativa e si pone in contraddizione con l’atto di indirizzo. Analoga distanza dal restante personale pubblico è ravvisata nella disciplina del patrocinio legale in caso di aggressioni (art. 55), che riconosce al datore di lavoro la facoltà di costituirsi parte civile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.