Notifiche all’imputato detenuto e onere di comunicazione dello stato di carcerazione (Cass. pen. Sez. IV n. 2757 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è esigibile la traduzione dell’imputato detenuto ove il giudice procedente non sia informato dello stato di carcerazione. Il legittimo impedimento a comparire presuppone che la restrizione risulti dagli atti, sia documentata o comunque comunicata al giudice in qualunque tempo. Grava pertanto sull’imputato o sul suo difensore l’onere di comunicare la condizione detentiva. Solo in presenza di tale conoscenza l’impedimento impone il rinvio dell’udienza e la traduzione dell’imputato.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto l’imputato responsabile del tentativo di furto di beni di consumo dagli scaffali di un supermercato, applicando le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

L’imputato ricorre per cassazione lamentando la violazione di legge: era detenuto per altra causa sin dal dicembre 2021, ma il Tribunale lo aveva qualificato “libero assente” e le notifiche erano state eseguite al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., invece che alla persona nel luogo di detenzione. Si censura, inoltre, la lettura data dalla Corte territoriale delle conclusioni scritte del Procuratore generale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. Il quesito è se la mancata notifica all’imputato detenuto e la sua dichiarazione di assenza rendano nulla la sentenza di primo grado, anche quando l’autorità procedente non abbia mai avuto contezza dello stato di carcerazione.

Il ricorrente invoca i principi delle Sezioni Unite n. 12778 del 2020, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, e la loro violazione dà luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria dell’art. 184 cod. proc. pen.

La Corte non segue tale impostazione e sposta il baricentro sul piano della conoscenza. La Corte territoriale aveva osservato che per disporre la traduzione è necessario che l’autorità giudiziaria sia informata dello stato di detenzione, cosa che nel caso di specie non era avvenuta, richiamando Sez. VI n. 36502 del 2020.

Il Collegio ritiene corretta questa affermazione: non è esigibile l’adempimento della traduzione ove il giudice non sia informato della detenzione. Viene richiamata la massima delle Sezioni Unite n. 7653 del 2022, secondo cui la restrizione per altra causa, documentata o comunicata al giudice procedente in qualunque tempo, integra legittimo impedimento a comparire, imponendo il rinvio dell’udienza e la traduzione.

Da tale insegnamento la Corte trae la conseguenza che, ove lo stato di detenzione non risulti dagli atti né sia in alcun modo comunicato, l’onere di segnalare la condizione di impedimento ricade sull’imputato o sul suo difensore. La difesa aveva riferito di aver scoperto la detenzione solo dopo la sentenza di primo grado, ma ciò non vale a trasferire sul giudice un obbligo che presuppone la conoscenza del dato. Il ricorso è quindi infondato e rigettato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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