Revoca sospensione condizionale preclude prescrizione pena per recidiva qualificata (Cass. pen. Sez. I n. 1871 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. ha natura dichiarativa e non costitutiva, con la conseguenza che gli effetti di diritto sostanziale risalgono al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l’esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio, ossia dal verificarsi della condizione, non dall’accertamento della sua sussistenza. La preclusione dell’effetto estintivo di cui all’art. 172, ultimo comma, cod. pen. opera per i recidivi qualificati a carico dei quali l’accertamento della recidiva intervenga con sentenza irrevocabile emessa contestualmente alla condanna alla pena che si assume prescritta o con sentenza successiva, ma divenuta irrevocabile entro la scadenza del termine di prescrizione, a nulla rilevando che il fatto-reato sia stato commesso in epoca antecedente all’inizio del decorso del termine.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Milano, irrevocabile dal 23/03/2005, che aveva condannato il soggetto alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 258,22 di multa per il reato di cui agli artt. 455 e 458 cod. pen.
La revoca veniva disposta perché l’interessato aveva riportato successiva condanna, divenuta irrevocabile il 12/02/2014, in relazione a un reato di cui all’art. 216 L.F., consumato il 18/05/2005, quindi durante la decorrenza del quinquennio di cui all’art. 163 cod. pen. Il Tribunale respingeva l’eccezione difensiva di estinzione della pena per prescrizione, ritenendo che la revoca avesse funzione meramente dichiarativa e che, in ogni caso, la prescrizione non fosse maturata per effetto di una intervenuta dichiarazione di recidiva specifica e di successive condanne per reati della stessa indole. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ricostruendo compiutamente i principi in materia di prescrizione della pena e di cause di preclusione dell’effetto estintivo. In primo luogo, ha richiamato il consolidato indirizzo per cui il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l’esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio, ossia dal verificarsi della condizione, e non dall’accertamento della sua sussistenza. Il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa, perché consiste nella mera constatazione del verificarsi della condizione prevista dal legislatore.
La Corte ha quindi esaminato le ipotesi di preclusione dell’effetto estintivo di cui all’art. 172, ultimo comma, cod. pen., che opera per i recidivi e per coloro che, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riportano una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. Con riguardo alla recidiva qualificata, la giurisprudenza richiede che l’accertamento intervenga con sentenza irrevocabile emessa contestualmente alla condanna alla pena che si assume prescritta o con sentenza successiva, ma divenuta irrevocabile entro la scadenza del termine di prescrizione.
La Corte ha precisato che la lettera dell’art. 172, comma 7, primo periodo, cod. pen. non richiede che la dichiarazione di recidiva qualificata intervenga in una sentenza che giudichi fatti-reato commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena. Tale requisito temporale, relativo alla commissione del fatto, è stato interpretativamente ritenuto necessario solo per la diversa ipotesi della condanna per delitto della stessa indole, di cui al secondo periodo della norma, non per la recidiva.
Nel caso di specie, la dichiarazione di recidiva specifica era intervenuta con sentenza irrevocabile il 18/04/2012, quindi prima che iniziasse a decorrere il termine di prescrizione della pena sospesa, ma certamente dopo la sentenza che aveva inflitto la pena. A fronte dell’operatività di questa causa di preclusione, è divenuta irrilevante la circostanza che le condotte di reato, in relazione alle quali era sopraggiunta una condanna per reati della stessa indole nel periodo di pendenza del termine, si collocassero nel 2003, prima dell’inizio del decorso del termine prescrizionale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione
- Art. 172 c.p. – Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
- Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 458 c.p. – Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete