Lavoro festivo e doppia giornata nella lettura del CCNL FISE Assoambiente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14246 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento retributivo del lavoro prestato nei giorni festivi, la clausola collettiva che prevede, per la prestazione resa in tali giornate, il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell’art. 20, che si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto, va letta nel suo tenore letterale e sistematico. Da essa discendono tre distinte componenti: il trattamento previsto per il lavoro festivo, la maggiorazione e il normale trattamento contrattualmente dovuto. È erronea, pertanto, l’interpretazione che, sciogliendo l’espressione “trattamento maggiorato” in un tutt’uno, riduca le componenti a due. La virgola collocata dopo la parola “trattamento” segna il confine tra la prima componente e la maggiorazione e conferma la lettura che riconosce la doppia giornata oltre la maggiorazione.
Il Fatto
Un lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice per pretese differenze retributive relative al trattamento delle giornate festive dal 2017 al 2019. La società ha proposto opposizione, accolta in primo grado dal tribunale.
La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza, ha accolto il gravame del lavoratore e ha rigettato l’opposizione, dichiarando esecutivo il decreto opposto. Ha ritenuto che il tenore della norma collettiva sul trattamento dei giorni festivi non lasciasse spazio a interpretazioni alternative. La società ha proposto ricorso per cassazione, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del CCNL FISE Assoambiente, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto il pagamento della doppia giornata oltre la maggiorazione per le prestazioni rese nei giorni festivi elencati dall’art. 21, comma 1, lett. b) e c).
La Corte ritiene il motivo infondato. L’art. 22 del CCNL prevede che al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all’art. 21, comma 1, lett. B e C, sia assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell’orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell’art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
Ne deriva, sotto il profilo retributivo, il riconoscimento di tre differenti componenti: il trattamento previsto per il lavoro festivo, la maggiorazione e il normale trattamento contrattualmente dovuto. L’interpretazione seguita dalla Corte d’appello appare conforme alle regole ermeneutiche sotto il profilo logico, letterale e sistematico.
L’errore della ricorrente consiste nel considerare l’intero periodo della disposizione contrattuale senza la virgola, che è invece collocata dopo la parola “trattamento”. La società legge l’espressione “trattamento maggiorato” come un tutt’uno, equivalente a maggiorazione, e riduce così a due le componenti che la contrattazione ha fissato in numero di tre.
Non rileva che per la giornata di Pasqua la stessa disposizione sia replicata con formulazione diversa, né che la Corte d’appello abbia confuso la festività retribuita con il lavoro nel giorno festivo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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