Valutazione performance dirigenti pubblici effettività adeguamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4177 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento, in sede giurisdizionale amministrativa, dell’avvenuto superamento dell’inerzia della pubblica amministrazione nell’adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance attiene al solo profilo formale dell’adempimento e non consuma il potere del giudice ordinario di verificarne l’effettività. Questi, adito dal dirigente per l’accertamento dell’inadempimento e delle conseguenze risarcitorie, può scrutinare nel merito la pienezza e l’attualità della tutela offerta dall’atto amministrativo espressamente adottato, con riferimento alla specifica posizione del singolo. Ove l’amministrazione sia stata costituita in mora dal giudice amministrativo per inadempimento agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 150 del 2009, la domanda del dirigente volta a ottenere la valutazione secondo il sistema di performance previsto dalla legge è fondata nel suo nucleo essenziale, per l’anno di valutazione anteriore alla costituzione in mora.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame di un dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando la valutazione definitiva a lui riferita per l’anno 2010 e riconoscendogli il diritto a essere valutato secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, definito in attuazione del d.lgs. n. 150 del 2009.

La questione nasce dal perdurante ritardo dell’amministrazione nell’adozione del sistema. Investito dell’appello, il giudice amministrativo aveva ordinato all’Agenzia di provvedere nel termine di 180 giorni; in seguito, preso atto dell’adozione del sistema con atto direttoriale, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. La Corte territoriale ha ritenuto che quell’accertamento non esaurisse il thema decidendum e ha verificato in concreto l’effettività dell’adeguamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’iter processuale amministrativo e ne individua il limite. La pronuncia del giudice amministrativo si era attenuta al rilievo formale del superamento dell’inerzia procedimentale, osservando che l’adozione del provvedimento esplicito, anche se non satisfattivo dell’interesse fatto valere, determinava l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Restava però impregiudicata la valutazione sull’effettività dell’adempimento.

Su questa base il primo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 7, comma 1, e 30, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 e un inammissibile sindacato nel merito, è dichiarato infondato. La Corte rileva che, alla data della pronuncia del giudice amministrativo del 2015, l’Agenzia non si era ancora adeguata al nuovo sistema e che erano trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore dell’art. 57, comma 21, del d.lgs. n. 235 del 2010. L’ulteriore procrastinarsi dell’adozione, in attesa del d.p.c.m., non trovava più ragionevole giustificazione.

L’aspetto decisivo, osserva la Corte, è che rispetto all’anno di valutazione contestato l’amministrazione era stata sostanzialmente costituita in mora per l’accertato inadempimento in sede giudiziale amministrativa. Ne consegue la fondatezza, nel suo nucleo essenziale, della domanda proposta dal dirigente, con correzione parziale della motivazione della Corte di merito.

Il secondo e il terzo motivo, entrambi per omesso esame di un fatto decisivo, sono dichiarati inammissibili per difetto di decisività, risultando la doglianza inidonea a invalidare il fondamento della ratio decidendi. Il ricorso è quindi rigettato. Le spese di legittimità non sono liquidate per mancata prova della ritualità della notificazione del controricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *