Lavoro nero e presunzione di inattendibilità della contabilità (Cass. civ. Sez. V n. 8018 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presenza di lavoratori in nero non è di per sé sempre idonea a far presumere l’inattendibilità della contabilità, specie quando si tratti di situazioni episodiche e limitate. Tuttavia, quando le irregolarità nelle prestazioni lavorative coinvolgono più dipendenti e più periodi d’imposta, e le dichiarazioni dei lavoratori espongono i loro autori a conseguenze fiscali in proprio, l’amministrazione finanziaria può legittimamente fondare su tali elementi la ripresa a tassazione anche per la resa calcolata sul lavoro regolare. La notifica dell’atto di appello a mezzo pec è rituale, per i giudizi tributari introdotti in appello davanti alla CTR della Toscana, a far data dal 1° dicembre 2015.

Il Fatto

Nel corso di un accertamento ispettivo emergevano irregolarità nelle prestazioni lavorative di alcuni dipendenti, con retribuzioni fuori busta e scorretta qualificazione di alcuni rapporti come collaborazioni a progetto. L’Agenzia delle entrate procedeva quindi a riprendere a tassazione imposte per € 18.462, sulla base del presunto lavoro nero e della resa calcolata sul lavoro regolare, con conseguente tassazione anche nei confronti dei soci per utili extra-contabili percepiti.

La CTP accoglieva i ricorsi, ma la CTR riformava la sentenza su gravame dell’Agenzia. I contribuenti propongono ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 101 cod. proc. civ., 16, comma 4, d.p.r. n. 68/2015 e 16 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la nullità deriverebbe dalla notifica del ricorso in appello all’indirizzo pec del difensore. La Corte rigetta la censura, rilevando che l’art. 16-bis del d.lgs. n. 156/2015 prevede la possibilità di notificare a mezzo pec nel processo tributario e che le disposizioni tecniche sono state adottate con d.m. 4 agosto 2015, con attivazione sperimentale del processo telematico per l’Umbria e la Toscana dal 1° dicembre 2015. Nella specie l’atto d’appello è stato ritualmente notificato a mezzo pec, essendo il gravame proposto davanti alla CTR della Toscana.

La Corte precisa che il fatto che l’art. 2, comma 3, del d.m. n. 163/2013 imponga alla parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche di utilizzarle anche in appello non implica che, al contrario, chi ha introdotto il giudizio con modalità analogiche debba conservarle in appello. Né un atto di normazione secondaria può configurare nullità processuali. Ne consegue la regolarità della declaratoria di contumacia dei ricorrenti in grado d’appello.

Con il secondo motivo si deduce la nullità per violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, rappresentando che la CTP aveva rilevato il litisconsorzio necessario e trasmesso gli atti ad altra CTP, che però decise separatamente. La Corte reputa il motivo palesemente infondato, essendo oggetto del giudizio l’accertamento tributario nei riguardi della società e del socio, con entrambi i soci titolari di quote pari al 50 % presenti in giudizio.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 39 d.p.r. n. 600/1973 e 2729 cod. civ., per avere la CTR ritenuto che la presenza di lavoratori in nero faccia presumere l’inattendibilità delle scritture contabili. La Corte osserva che il motivo tende a fornire una ricostruzione fattuale differente, inammissibile in sede di legittimità. Sul piano del diritto, la presenza di lavoro nero non è sempre idonea a far presumere l’inattendibilità della contabilità, specie in situazioni episodiche e limitate, come nei casi esaminati da Cass. n. 2466/2017 e Cass. n. 641/2018. Nella specie, però, le irregolarità coinvolgevano più dipendenti e più periodi d’imposta, e la CTR ha valorizzato le dichiarazioni dei lavoratori, che esponevano i loro autori a conseguenze fiscali in proprio, nonché l’assenza di elementi contrari. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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