Dichiarazione integrativa preclusa dalla notifica del controllo e prova in sede contenziosa (Cass. civ. Sez. 5 n. 23147 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di una precedente dichiarazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, poiché la correzione successiva si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni. La preclusione opera tuttavia solo nella fase amministrativa: in sede contenziosa, il contribuente conserva il diritto di opporsi alla maggiore pretesa tributaria, allegando e dimostrando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, indipendentemente dai termini previsti per la rettifica amministrativa. Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.
Il Fatto
Il contribuente riceveva una cartella di pagamento a seguito di un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2016. Questi contestava la pretesa, asserendo che la dichiarazione era stata illecitamente presentata a suo nome da un intermediario non autorizzato e che aveva presentato una dichiarazione sostitutiva, attestando di non disporre di redditi. La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania confermava la decisione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, con cui il contribuente lamentava che la dichiarazione integrativa potesse essere presentata sino al 31/12/2022 e senza obbligo di motivazione. La censura è stata ritenuta infondata. Il collegio ha ribadito il principio per cui la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione della precedente dichiarazione è ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, richiamando i precedenti di cui a Cass. 11488/2024 e Cass. 5398/2012.
La Corte ha tuttavia precisato, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13378/2016, che la preclusione concerne esclusivamente la fase amministrativa. In sede contenziosa, l’oggetto del giudizio è l’accertamento della legittimità della pretesa impositiva, sicché il contribuente può sempre opporsi, fornendo la prova di errori od omissioni commessi nella redazione della dichiarazione, indipendentemente dai termini previsti per la rettifica. La possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa non implica, però, che ogni dato dichiarato debba essere presunto veritiero: grava sul contribuente l’onere di dimostrare la fondatezza della rettifica.
Nel caso di specie, il punto dirimente non era la possibilità di accertare in giudizio la non attribuibilità della prima dichiarazione, ma la mancata prova, da parte del contribuente, dei presupposti della dichiarazione presentata nel 2022. La Corte territoriale aveva escluso la credibilità dell’assunto della presentazione illecita, considerato il comportamento tenuto dall’interessato, nella qualità di amministratore della società verificata, sino alla presentazione dell’istanza di emendamento.
Il primo motivo, concernente la mancata impugnazione della comunicazione d’irregolarità, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente non aveva riportato, nel ricorso per cassazione, la parte del ricorso di primo grado in cui aveva tempestivamente contestato la ricezione della comunicazione. La sentenza impugnata si fondava su due ragioni autonome e ciascuna sufficiente a giustificare la decisione; la mancata impugnazione di una di esse rendeva inammissibile la censura relativa all’altra, secondo la giurisprudenza costante richiamata (Cass. 17182/2020 e altri).
In applicazione dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisando un’ipotesi di abuso del processo per conformità tra la proposta di definizione e l’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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