Contributi consortili: motivazione per relationem e onere di allegazione sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. V n. 11725 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili, la motivazione per relationem dell’avviso di pagamento è idonea e sufficiente, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente al contribuente di comprendere il presupposto, l’an e il quantum dell’imposizione. Il provvedimento impositivo non deve indicare le modalità di calcolo dell’imposta ove il computo discenda direttamente dall’applicazione dei criteri astrattamente adottati. La censura che deduca il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la natura contrattuale del rapporto è inammissibile se la parte non alleghi gli elementi di fatto necessari a stabilire se la pretesa riguardi il solo consumo d’acqua o abbia natura mista. In tema di contenzioso tributario, la riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello.
Il Fatto
La contribuente impugnava due avvisi di pagamento relativi al tributo identificato dal codice 750, per le annualità 2005 e 2010, emessi dal Consorzio di Bonifica a titolo di contributo irriguo. Nel giudizio di primo grado si costituiva la sola concessionaria della riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva, mentre il Consorzio restava contumace. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, riproponendo i motivi del ricorso introduttivo. Il Consorzio eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie in favore del giudice ordinario, l’inammissibilità dell’appello per genericità e, nel merito, l’infondatezza. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame, affermando la propria giurisdizione, dichiarando prescritta la pretesa relativa al 2005 e ravvisando il difetto di motivazione per l’annualità 2010. Il Consorzio ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di difetto di ius postulandi, avanzata sul rilievo che la procura speciale era stata conferita da un sub commissario in virtù di poteri derivanti da un Commissario poi rimosso e sostituito. Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui la sostituzione della persona titolare dell’organo con potere di rappresentanza non estingue l’efficacia della procura alle liti, che continua a operare salvo revoca del nuovo rappresentante legale.
Sul difetto di giurisdizione, la Corte riconosce in astratto che, ove la pretesa riguardi il solo corrispettivo per il consumo d’acqua in forza di un rapporto contrattuale, la controversia appartiene al giudice ordinario. Tuttavia il tributo 750 può comprendere sia i consumi sia le quote fisse. Il ricorrente non ha fornito le necessarie allegazioni né indicato gli elementi di fatto, con conseguente violazione del principio di autosufficienza e dell’art. 366 cod. proc. civ. La censura è quindi inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto decisivo, non di una questione o di un punto giuridico. I motivi di appello non costituiscono “fatti”. Nel merito, la statuizione di inammissibilità del gravame è infondata: la riproposizione delle ragioni di impugnazione assolve l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., stante il carattere devolutivo pieno dell’appello.
Sul terzo motivo, la Corte conferma i principi già espressi in materia di contributi consortili: la motivazione per relationem è sufficiente se consente di comprendere presupposto, an e quantum, e il provvedimento non deve indicare le modalità di calcolo ove il computo discenda dai criteri astrattamente adottati. La verifica della corrispondenza concreta dell’importo esula dalla competenza di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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