Lavoro pubblico non standard e causali: rigetto del ricorso del Comune (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1767 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso a contratti di somministrazione e a contratti a termine da parte dell’ente pubblico per far fronte all’attività ordinaria è legittimo solo se l’esigenza sottostante presenta carattere temporaneo. L’art. 20 e l’art. 21 d.lgs. n. 276/2003, nonché l’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, nella formulazione applicabile ratione temporis, non consentono di impiegare personale non di ruolo in attività riconducibili alle competenze istituzionali dell’ente, in quanto stabili nel contesto organizzativo. L’ammissione delle istanze istruttorie in appello, nel rito del lavoro, rientra nei poteri discrezionali del giudice ex art. 421 e art. 437 cod. proc. civ. ed è insindacabile in sede di legittimità. È sufficiente, ai fini dell’art. 434 cod. proc. civ., che l’appello individui le parti della sentenza e i rilievi critici in modo da circoscrivere l’ambito del gravame.
Il Fatto
Cinque lavoratori hanno prestato servizio in favore di un Comune, senza soluzione di continuità, per oltre nove anni alcuni e per circa otto gli altri, in forza di contratti di collaborazione, di somministrazione e a termine. Essi hanno agito in giudizio chiedendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto e il risarcimento del danno.
Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma, ha ritenuto la simulazione dei contratti di collaborazione e la nullità dei contratti di somministrazione e delle clausole appositive del termine, disattendendo le pretese principali e accogliendo quella subordinata: ha condannato il Comune a risarcire il danno da abusiva reiterazione delle assunzioni precarie, liquidato in dieci mensilità dell’ultima retribuzione per ciascuno. Il Comune ricorre in Cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità. La Corte lo respinge: l’atto conteneva tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 434 cod. proc. civ., con l’individuazione delle parti della sentenza impugnata e rilievi critici sufficienti a circoscrivere il gravame. Richiama le Sezioni Unite n. 27199/2017, secondo cui l’impugnazione richiede una chiara individuazione delle questioni contestate e una parte argomentativa, senza forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
Il secondo motivo lamenta l’ammissione in appello di prove testimoniali non ammesse in primo grado. La Corte lo ritiene infondato: nel rito del lavoro l’ammissione delle istanze istruttorie rientra nei poteri discrezionali del giudice ex art. 421 e art. 437 cod. proc. civ. ed è insindacabile in legittimità (Cass. n. 35516/2023). Il richiamo agli atti difensivi operato in primo grado, comprensivi delle istanze, esclude l’effetto preclusivo della riproposizione.
Anche il terzo motivo è respinto. La pronuncia d’appello è conforme alla domanda dei lavoratori, volta alla declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione e a termine per mancanza o non rispondenza in fatto della causale e al conseguente risarcimento.
Il quarto e il quinto motivo censurano l’interpretazione dell’art. 20 e dell’art. 21 d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, sostenendo l’ammissibilità del ricorso a tali contratti anche per l’attività ordinaria. La Corte li ritiene infondati: il riferimento all’attività ordinaria del datore non esclude che l’esigenza debba caratterizzarsi come temporanea. Diversamente, si risolverebbe nell’impiego precario di personale in attività stabili, perché riferibili alle competenze istituzionali dell’ente.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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