Redditometro, incrementi patrimoniali e spalmatura quinquennale nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 1769 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La novella recata dall’art. 22 d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 non ha effetto retroattivo: essa opera per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè per i periodi d’imposta dal 2009. Ne consegue che, per gli accertamenti sintetici anteriori al 2009, resta legittima la spalmatura degli incrementi patrimoniali realizzati dopo il 2008 nel quinquennio precedente, secondo la previgente versione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973. L’omessa pronuncia del giudice d’appello su un motivo di gravame non impone la cassazione con rinvio quando la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, prevalendo i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost..
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, con avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007, rideterminava il reddito del contribuente con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. L’Ufficio valorizzava il possesso di beni e una quota di incrementi patrimoniali, tra cui immobili acquistati negli anni 2010 e 2011.
La CTP di Massa Carrara accoglieva il ricorso del contribuente. La CTR della Toscana riformava la decisione, accogliendo l’appello dell’Amministrazione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per mancata fissazione dell’udienza di discussione in appello, omessa pronuncia sul contraddittorio preventivo, violazione dell’art. 38 in tema di incrementi patrimoniali. L’Agenzia depositava foglio di costituzione; il ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui la mancata fissazione dell’udienza di discussione in appello, pur ritualmente richiesta ex art. 352 c.p.c., non comporta nullità della sentenza, poiché la discussione ha funzione meramente illustrativa delle tesi già svolte negli atti difensivi. Non basta dedurre genericamente la lesione del diritto di difesa: occorre indicare quali specifici aspetti la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire.
Il secondo motivo è respinto con una precisazione di metodo. La CTR aveva effettivamente pretermesso ogni determinazione sul contraddittorio preventivo. Tuttavia, in forza dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio e decidere nel merito quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto. Nel merito, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati sussiste solo dove specificamente sancito, come per l’accertamento sintetico ex art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile solo dal periodo d’imposta 2009.
Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente sosteneva che le spese per incrementi patrimoniali rilevassero solo nell’anno di sostenimento. La Corte ribadisce che le modifiche dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 hanno effetto solo per gli accertamenti relativi ai redditi con termine dichiarativo non ancora scaduto, cioè dal 2009, come confermato dall’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012. L’individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale: a fronte delle esplicite previsioni transitorie è recessivo anche il principio tempus regit actum, né è invocabile il favor rei, estraneo ai poteri di accertamento e di formazione della prova.
Pertanto è esclusa l’applicazione del “nuovo redditometro”. Con specifico riguardo agli incrementi realizzati dopo il 2008 in accertamenti sintetici per annualità anteriori al 2009, la Corte conferma la legittimità della loro spalmatura nel quinquennio precedente ex art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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