Danno all’immagine del Ministero della Giustizia per peculato dell’amministratore di sostegno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 104 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, riveste la qualifica di pubblico ufficiale in qualità di ausiliario del Giudice Tutelare, sicché sussiste il rapporto di servizio con il Ministero della giustizia e la giurisdizione del giudice contabile per i danni cagionati all’Amministrazione. L’appropriazione di somme di cui abbia la disponibilità in ragione dell’ufficio integra il delitto di peculato. La sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., costituisce titolo idoneo per l’esercizio dell’azione di responsabilità erariale per danno all’immagine, il cui ammontare si presume, salva prova contraria, pari al doppio delle utilità illecitamente percepite, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994. La quantificazione ivi presunta è comprensiva della rivalutazione monetaria, con gli interessi legali dovuti dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un’amministratrice di sostegno, già condannata in sede penale con sentenze di patteggiamento per il reato di peculato continuato, per sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, del danno all’immagine quantificato nel doppio delle somme sottratte ai soggetti assistiti, pari a complessivi euro 80.824,68. La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all’esito del rinnovo della notifica disposto dal Collegio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente affermato che l’amministratore di sostegno, figura introdotta dalla legge n. 6/2004, svolge un’attività regolata da norme di diritto pubblico ed è ausiliario del Giudice Tutelare: ne consegue la qualifica di pubblico ufficiale, il rapporto di servizio con l’Amministrazione della giustizia e la giurisdizione del giudice contabile in caso di condotte illecite dannose.
Quanto al merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il danno all’immagine della pubblica amministrazione è effetto diretto dell’abuso della funzione pubblica, che spezza l’aspettativa di legalità e correttezza dei cittadini. La sua sussistenza prescinde dalle spese di ripristino e dal livello di diffusione mediatica della vicenda, che incide solo sulla quantificazione.
Ha quindi ritenuto fondata la pretesa attorea, valorizzando, oltre alle sentenze irrevocabili di condanna, il comportamento processuale della convenuta, che non ha contestato i fatti, e il materiale probatorio raccolto dalla Guardia di Finanza. L’elemento soggettivo del dolo è stato desunto dalla gravità del reato accertato in sede penale e dalla natura delle condotte, realizzate ai danni di soggetti fragili da chi era investito di un munus publicum di protezione.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha applicato la presunzione dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, giudicando congrua la somma richiesta, pari al doppio degli importi sottratti, ma ha precisato che essa è comprensiva della rivalutazione monetaria, con gli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
Nota della Redazione
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