Lavoro stagionale: nessun permesso di soggiorno per attesa occupazione (TAR Puglia n. 113 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 non è applicabile al lavoro stagionale, che l’art. 24, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998 espressamente esclude. Il lavoratore stagionale che, dopo l’ingresso, non perfeziona il contratto di soggiorno per causa riferibile al datore di lavoro non può ottenere un titolo di soggiorno atipico: il visto e il nulla-osta restano condizionati all’esecuzione dello specifico rapporto e, in difetto, sono revocabili. L’amministrazione non può rilasciare permessi al di fuori delle fattispecie espressamente previste dal testo unico, non essendo configurabile un diritto soggettivo all’ingresso per motivi economici. La tutela del lavoratore rispetto all’inadempimento del datore si colloca sul piano risarcitorio e indennitario, non su quello del soggiorno.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, entrava in Italia con visto d’ingresso per lavoro stagionale. Il datore di lavoro, imprenditore agricolo, non sottoscriveva il contratto di soggiorno: i controlli della Prefettura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro facevano emergere criticità, con revoca dei nulla-osta rilasciati all’azienda per i lavoratori stagionali richiesti, compreso quello dell’istante.

L’interessato chiedeva quindi il rilascio del modello 209, funzionale al permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura opponeva diniego, non rinvenendo nel d.lgs. n. 286/1998 alcuna disposizione che consentisse quel titolo. Seguiva ricorso al TAR, integrato da motivi aggiunti avverso la successiva determinazione che ribadiva le ragioni del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria la questione normativa. L’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 rende applicabili al lavoro stagionale, ove compatibili, le disposizioni dell’art. 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis. La preclusione è ribadita dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024. Il beneficio invocato presuppone, del resto, la perdita di un posto di lavoro e non una mera promessa di occupazione.

Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata — Cons. Stato, Sez. III, n. 148 del 2015; TAR Sicilia n. 3410 del 2023; TAR Lazio n. 16452 del 2023 — secondo cui l’istituto opera solo per il lavoro subordinato non stagionale, e in via eccezionale in presenza di forza maggiore documentata, evenienza non allegata nel caso concreto.

La stagionalità è trattata dal legislatore come fattispecie autonoma: l’ingresso è consentito unicamente per l’assunzione stagionale e il titolo di soggiorno resta condizionato all’esecuzione dello specifico contratto. Il venir meno di tale presupposto determina la perdita della stagionalità, con obbligo di rientro, salvo conversione nei limiti dell’art. 24, comma 10.

Il Collegio esclude profili di eccesso di potere: l’istruttoria risulta adeguata e la revoca del nulla-osta preclude il rilascio di qualsiasi titolo. Superata anche la censura di incompetenza, essendo sufficiente la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio. Quanto alla direttiva 2014/36/UE, il diritto di soggiorno opera durante la validità dell’autorizzazione e per la formalizzazione del contratto; le tutele verso il datore inadempiente restano sul piano indennitario ex art. 24-bis, comma 14, d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate. È dichiarata inammissibile l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, per difetto di non manifesta fondatezza della pretesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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