Dirigente ambientale ARPAC: no riserva di legge a favore dei biologi (TAR Campania n. 5136 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le funzioni attribuite al profilo di dirigente ambientale delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente non sono sovrapponibili a quelle proprie del professionista biologo, connotate dallo svolgimento di attività di laboratorio finalizzata ad analisi, controlli e identificazione dei marcatori biologici. Il dirigente ambientale, rientrando nel ruolo tecnico dell’agenzia e non in quello sanitario, svolge compiti di elaborazione e validazione di evidenze tecnico-scientifiche, supervisione delle reti di monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali, coerenti con le diverse classi di laurea scientifica ammesse al concorso. L’area delle funzioni locali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del CCNQ del 22 febbraio 2024, ricomprende anche i dirigenti tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità, sicché non è configurabile alcuna riserva concorsuale in favore dei biologi.
Il Fatto
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Campania ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei unità di personale dirigenziale con il profilo di “Dirigente Ambientale”, da assegnare alle aree analitiche dei Dipartimenti provinciali. L’Ordine dei Biologi ha impugnato la delibera di approvazione del bando, unitamente al PIAO 2025-2027, sostenendo che le funzioni attribuite al profilo sarebbero riconducibili ad attività di competenza esclusiva della professione di biologo e che la selezione avrebbe dovuto essere riservata agli iscritti all’albo. Con ordinanza cautelare la Sezione aveva sospeso l’efficacia dei provvedimenti; successivamente l’ANAAO Assomed ha spiegato intervento ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e delle competenze riservate ai biologi dall’art. 3 della legge n. 396/1967 e dall’art. 31 del d.P.R. n. 328/2001, il Collegio ha osservato che la delibera di approvazione del bando e lo stesso bando smentiscono l’assunto della sovrapponibilità delle funzioni. Le attività del dirigente ambientale consistono essenzialmente nell’elaborazione e validazione di evidenze tecnico-scientifiche, nella supervisione delle reti di monitoraggio, nella valutazione dei rischi ambientali e nell’applicazione della normativa in tema di controllo delle matrici ambientali: funzioni non riducibili al circoscritto ambito dell’attività di laboratorio, ma afferenti a una sorta di multidisciplinarietà delle conoscenze ambientali.
L’organigramma dell’agenzia, approvato con deliberazione commissariale n. 355 del 10 giugno 2019, distingue nettamente l’Area Analitica, affidata alla responsabilità dei dirigenti biologi del ruolo sanitario, dall’Area Territoriale, avente competenze tecnico-ambientali, cui sono preposti i dirigenti ambientali del ruolo tecnico. Tale assetto, ribadito nel PIAO 2025-2027 rimasto incontestato sul punto, esclude che al dirigente ambientale possano essere attribuiti compiti propri del biologo, tanto che nella dotazione organica è prevista l’apposita figura del dirigente biologo.
Quanto all’invocato art. 6 del CCNQ del 22 febbraio 2024, che ingloba il personale delle ARPA nel comparto Sanità, il Collegio ha precisato che il successivo art. 7, comma 3, ricomprende nell’area delle funzioni locali anche i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto, confermando la possibilità di coesistenza di figure dirigenziali tecniche non riconducibili al ruolo sanitario. Il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5167 del 2021, invocato dal ricorrente, è stato giudicato inconferente sia perché riferito a una cornice normativa superata dalla contrattazione collettiva del 2024, sia perché riguardava la diversa questione dell’inquadramento dei biologi quali professionisti sanitari.
La novità della vicenda ha sorretto l’integrale compensazione delle spese tra le parti, con contributo unificato a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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