Sanzione disciplinare e rapporto informativo cadono per carenza di presupposti (TAR Puglia n. 1140 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare del richiamo orale inflitta sul presupposto di un inesistente obbligo di particolare sollecitudine nella segnalazione di fatti privi di rilievo integra eccesso di potere per illogicità, carenza di presupposti e travisamento dei fatti. Il rapporto informativo che recepisce per relationem la sanzione illegittima è annullabile per invalidità derivata, cadendo con essa le valutazioni analitiche fondate sul medesimo presupposto erroneo. Il trasferimento d’autorità per esigenze di servizio costituisce atto qualificabile come ordine, non avente carattere sanzionatorio, e richiede una motivazione non dettagliata, salvo che emergano ragioni discriminatorie, vessatorie o macroscopicamente illogiche.

Il Fatto

Un vice-ispettore della Polizia di Stato in servizio a Bari, già comandante della squadra sommozzatori, impugnava con tre ricorsi riuniti il rapporto informativo per il 2018, quello per il 2019 (con motivi aggiunti), la sanzione disciplinare del richiamo orale e il successivo provvedimento di trasferimento per esigenze di servizio dal reparto sommozzatori al commissariato cittadino.

La vicenda originava da una comunicazione scritta con cui il ricorrente invitava un sottoposto a rettificare il conteggio dei buoni carburanti. Da quella nota scaturiva un carteggio tra i livelli gerarchici e una contestazione disciplinare che, abbandonata la prima ipotesi, si chiudeva con la sanzione. Il precedente trasferimento era già stato annullato dal Cons. St., sez. II, 3 luglio 2023 per difetto del nulla osta sindacale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura di whistleblowing: le segnalazioni all’ANaC non risultano documentate né collegabili in via conseguenziale agli atti gravati, dovendosi pertanto escludere la dedotta natura ritorsiva delle misure.

Sul versante disciplinare, il TAR rileva che l’art. 28 d.P.R. n. 782/1985 impone la segnalazione dei soli fatti di particolare rilievo e non contempla alcun obbligo di particolare sollecitudine. Le mere non conformità burocratiche sanabili non integrano il presupposto normativo, e la nota del ricorrente rientrava nelle prerogative del comandante. Il provvedimento sanzionatorio presenta dunque vizi di illogicità, carenza di motivazione e travisamento, sindacabili dal giudice amministrativo, come da indirizzo richiamato (Cons. St., sez. II, 31 dicembre 2021, n. 8740; Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2020, n. 6150; Cons. St., sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5005).

Quanto al rapporto informativo 2018, il giudizio si chiude con valutazione di “Ottimo” e risulta conforme alle istruzioni, non essendo configurabile un affidamento sulla continuità delle valutazioni annuali, autonome per ciascun anno solare (TAR Calabria, sez. I, 21 marzo 2024, n. 441; Cons. St., sez. IV, 11 maggio 2007, n. 2267). Il ricorso principale è quindi respinto.

Il rapporto informativo 2019 si fonda invece per relationem sulla sanzione annullata: le voci A2, C1 e D3 e la valutazione finale di “Distinto” poggiano su un presupposto erroneo e inesistente. L’accoglimento del ricorso disciplinare travolge gli atti con motivi aggiunti impugnati.

Il trasferimento del 2023 resiste alle censure. La carica sindacale era cessata, la rinnovata istruttoria ha acquisito la valutazione stress lavoro-correlato ex d.lgs. n. 81/2006, e l’atto conserva una motivazione congrua. Il trasferimento d’autorità rientra tra gli ordini, con priorità degli interessi istituzionali su quelli personali, salvo ragioni discriminatorie o illogiche escluse nel caso concreto. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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