La concessione di un impianto esistente è autonoma dal progetto concorrente (TAR Trentino-Alto Adige n. 113 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo della concessione di una funivia in servizio pubblico e l’approvazione comunale di un nuovo impianto concorrente appartengono a procedimenti distinti e autonomi, regolati da fonti e da autorità differenti. La concessione si fonda su una valutazione tecnica di sicurezza e affidabilità dell’impianto e non richiede alcuna comparazione con progetti in corso di approvazione. Il pubblico interesse all’esercizio della linea esistente non viene meno per effetto della scelta comunale favorevole a un impianto alternativo, né il diniego di una nuova struttura integra un caso di sviamento di potere. La durata del rinnovo parametrata alla revisione generale decennale è legittima. Il difetto di interesse e la tardività della notificazione restano assorbiti quando il ricorso è infondato nel merito.

Il Fatto

Dal 1958 una seggiovia collega il centro abitato con l’altopiano, oggi gestita dalla società concessionaria subentrata nel 2007. Nel 2019 tre operatori presentano alla amministrazione comunale proposte per una nuova linea di risalita; nel 2020 il comitato comunale sceglie il progetto di funicolare della ricorrente. Il procedimento di approvazione del nuovo impianto resta sospeso, anche per effetto del contenzioso incrociato tra i due operatori.

Nel frattempo la concessionaria della seggiovia chiede il rinnovo della concessione. Accertata la sicurezza dell’impianto, l’ufficio provinciale competente rilascia l’autorizzazione all’esercizio e l’assessore alla mobilità rinnova la concessione fino al 2033. La ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, sostenendo che la scelta comunale avrebbe fatto venir meno il pubblico interesse alla seggiovia e che il rinnovo avrebbe precluso la funicolare. Resiste la Provincia, resiste la concessionaria.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce il quadro normativo e distingue con nettezza i due procedimenti. La legge provinciale n. 14/2010 e il relativo regolamento dettano la disciplina degli interventi nelle aree sciistiche, con una prima fase comunale di approvazione del progetto e una seconda fase provinciale; la legge provinciale n. 1/2006 e il regolamento di attuazione disciplinano invece le funivie in servizio pubblico. Il rinnovo spetta all’assessore competente ed è espressione di una valutazione tecnica imperniata sulla sicurezza e sull’affidabilità dell’impianto.

Su questa base il TAR respinge la tesi centrale della ricorrente. La scelta comunale del 2020 approva un nuovo progetto e non contiene alcun elemento da cui desumere la sopravvenuta assenza di interesse pubblico per la linea esistente. La circostanza che l’impianto serva finalità sportive e turistiche lo colloca espressamente tra le funivie di pubblico servizio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), legge provinciale n. 1/2006; nessuna norma dichiara obsolescenza di una linea per effetto di un impianto concorrente. L’approvazione comunale è solo un segmento del procedimento e non una valutazione comparativa tra impianti.

Quanto all’invasione di competenze comunali, il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’esito della seconda fase provinciale non è vincolato dalla delibera comunale; l’ufficio ha esercitato la propria competenza e non ha operato alcuna comparazione di interessi, non essendovi tenuto. Le censure di sviamento di potere e di violazione dei principi di buona amministrazione e imparzialità sono quindi respinte.

Sulla durata, il TAR richiama la qualificazione della concessione come autorizzazione all’esercizio di un’attività economica e osserva che il rinnovo non può comprimere l’attività quando l’impianto è idoneo all’esercizio; il termine decennale coincide con la revisione generale prevista dalla disciplina attuativa e resta entro il limite dell’art. 8. Il motivo sulla mancata informativa dell’avvio del procedimento è respinto perché la ricorrente non era titolare di una posizione sostanziale da tutelare in quel momento, essendo il suo progetto ancora non approvato. Le censure sul piano climatico e sulle Olimpiadi invernali sono rispettivamente inammissibili e infondate, anche per la sopravvenienza del piano rispetto al provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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