Rito abbreviato contabile e definizione alternativa del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 135 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. non integra una ipotesi di cessazione della materia del contendere né una fattispecie di estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa. Esso costituisce una modalità alternativa di definizione della lite, nella quale risultano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale: rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno. L’istanza resta circoscritta al pagamento di una quota parte della pretesa attorea, rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta del convenuto, previo parere del Pubblico Ministero. Il provvedimento che definisce il giudizio implica una soccombenza virtuale e preclude la compensazione delle spese, che seguono l’esito della lite.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio tre sanitari per il risarcimento di un danno indiretto da errore sanitario, quantificato in euro 35.405,75, corrispondente alla somma liquidata dalla struttura sanitaria a una paziente a seguito di intervento di interruzione volontaria di gravidanza e delle complicanze successivamente insorte. Il danno contestato derivava dal risarcimento corrisposto in via transattiva e poi giudiziale.

Uno dei convenuti ha presentato istanza di definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., proponendo il versamento di euro 5.600,00. La Procura ha espresso parere favorevole. Con decreto n. 4/2025 il Collegio ha accolto l’istanza, fissando termine perentorio per il versamento e udienza camerale per l’accertamento dell’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta, sulla documentazione versata in atti, l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma determinata con il decreto presidenziale, mediante ordinativo di riscossione rilasciato dalla struttura sanitaria. Il pagamento è stato effettuato in unica soluzione entro il termine perentorio assegnato, secondo le modalità stabilite dall’art. 130, comma 7, c.g.c.

Ricorrono quindi i presupposti per definire il giudizio nei confronti del convenuto istante ai sensi dell’art. 130, commi 8 e 9, c.g.c., con sentenza non impugnabile. La definizione consegue all’accertamento dell’eseguito adempimento dell’obbligazione così come determinata dal Collegio in sede di congruità.

La Corte affronta poi la qualificazione giuridica dell’istituto, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile richiamato nel testo (Sez. III App. n. 104/2018 e Sez. giur. Reg. Siciliana n. 315/2019). Il rito abbreviato non è riconducibile né alla cessazione della materia del contendere né a una fattispecie di estinzione del giudizio. Esso rappresenta una modalità alternativa di definizione della lite.

Il Collegio precisa che la definizione alternativa presuppone l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale: rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno. L’istanza resta circoscritta al pagamento di una quota parte della pretesa iniziale, rideterminata dal Collegio con il giudizio di congruità sulla proposta del convenuto, a seguito del parere del Pubblico Ministero.

Da tale qualificazione discendono le conseguenze sulle spese. Non sussistono i presupposti per la compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c., poiché il provvedimento che definisce il giudizio implica un’affermazione di soccombenza virtuale. Le spese di giustizia seguono pertanto la soccombenza e sono liquidate a carico del convenuto in favore dello Stato, come determinato nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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