Legami parentali e regia familiare nell’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 2234 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
I legami parentali rilevano ai fini del giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa quando sussistano cointeressenze economiche ovvero una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, dell’impresa. Il giudizio prognostico che sorregge l’informativa interdittiva antimafia prescinde dagli esiti penali dell’attività di indagine e si fonda su una valutazione globale degli elementi indiziari, nella logica di massima tutela preventiva. La interruzione del vincolo familiare provocata dall’applicazione di misure cautelari, non accompagnata dalla prova dell’effettivo scioglimento del vincolo e del venir meno delle cointeressenze economiche, non esclude l’attualità del rischio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore dei giochi, ha impugnato la comunicazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, insieme al conseguente provvedimento con cui l’Ufficio dei Monopoli ha disposto la chiusura provvisoria dell’attività.

La ricorrente ha sostenuto che l’interdittiva si fonda esclusivamente sul legame di coniugio, allo stato interrotto, con un soggetto condannato in via non definitiva per reati di natura mafiosa, senza alcun elemento da cui desumere una sua compartecipazione gestoria o un condizionamento mafioso sugli affari dell’impresa. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e la decisione confermata dal C.G.A.R.S..

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui i legami parentali assumono rilievo ai fini della valutazione del pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche o, comunque, quando l’impresa presenti una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, ovvero quando il contatto con il congiunto possa generare un’influenza mafiosa.

Nel caso di specie l’informativa si fonda su una valutazione ampia, che non si esaurisce nel mero rapporto di parentela ma investe le vicende anomale della costituzione dell’impresa, la ripetuta presenza in azienda dell’ex coniuge e il suo risalente impegno nel medesimo settore di attività.

La Corte valorizza in particolare la condanna della ricorrente per il reato di intestazione fittizia di un immobile, con confisca disposta in secondo grado, e il coinvolgimento del coniuge in una nota operazione del 2014 per le frequentazioni con esponenti di vertice di famiglie mafiose. Tali circostanze, osserva il Collegio, assumono rilevanza anche a prescindere dagli esiti penali dell’attività di indagine.

La convergenza degli elementi rende più che probabile il pericolo di infiltrazione, coerentemente con la natura preventiva dell’istituto, che non richiede la prova del condizionamento già avvenuto ma la fondata prognosi della sua possibilità. La legittimità dell’informativa prefettizia travolge anche il provvedimento dell’Agenzia dei Monopoli.

Privo di pregio è infine l’argomento della non attualità del rischio: l’interruzione del legame familiare è stata provocata dall’applicazione di misure cautelari, non da scelte personali della ricorrente, che non ha allegato elementi idonei a dimostrare l’effettivo scioglimento del vincolo né il venir meno delle cointeressenze economiche. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta al Prefetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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