Legge Gelli non retroattiva nella responsabilità amministrativa sanitaria (Corte dei Conti Sez. I App. n. 82 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dettata dalla legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) non ha carattere retroattivo in materia di responsabilità amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie. L’art. 13 della legge n. 24/2017, che sanziona con l’inammissibilità l’azione erariale in caso di omissione, incompletezza o tardività della comunicazione alla struttura sanitaria dell’instaurazione del giudizio o dell’avvio delle trattative stragiudiziali, non si applica quando la condotta e l’evento lesivo si siano perfezionati prima del 1° aprile 2017. La norma processuale è inscindibilmente connessa al nuovo regime sostanziale di responsabilità del sanitario, di cui costituisce mero corollario, e la sua applicazione a fatti anteriori altererebbe la disciplina giuridica del fatto generatore del danno erariale, in contrasto con il principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi. Rileva, a tal fine, la data del sinistro, non quella di proposizione del claim risarcitorio.
Il Fatto
Una paziente, dopo un intervento di parto cesareo eseguito nel gennaio 2016, riportava un danno biologico derivante dalla dimenticanza di una garza nell’addome, scoperta solo in occasione di un successivo intervento del 2018. La richiesta risarcitoria veniva rivolta all’azienda sanitaria nel marzo 2019 e si concludeva con un pagamento di oltre diciannovemila euro.
La Procura regionale conveniva dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia due infermiere e un medico per il danno indiretto subito dalla struttura. Il medico definiva il giudizio con rito abbreviato; le infermiere, destinatarie di nessuna comunicazione ex art. 13 della legge n. 24/2017, eccepivano l’inammissibilità dell’azione. La Sezione territoriale accoglieva l’eccezione, ritenendo applicabile la norma perché il claim era successivo al 1° aprile 2017. La Procura proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello osserva che la vicenda si è verificata in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 24/2017. Il giudice di prime cure, pur affermando la irretroattività della novella, aveva individuato nel claim il momento rilevante per l’applicabilità dell’obbligo informativo. La Corte contesta tale impostazione.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui, fuori dalla materia penale, la nuova norma si applica ai fatti e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla sua entrata in vigore quando questi, ai fini della disciplina disposta, debbano essere considerati in sé stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto generatore (Cass. civ. Sez. III n. 28990 del 2019; Cass. civ. Sez. III n. 28994 del 2019). L’art. 13, tuttavia, non è norma isolabile: è inscindibilmente connessa al nuovo regime sostanziale di responsabilità sanitaria, di cui è corollario, e non tollera applicazione avulsa dal contesto ordinamentale.
Il rapporto giuridico che ha generato l’obbligo risarcitorio dell’amministrazione — la condotta gravemente colposa e l’evento lesivo — si è esaurito con l’errore sanitario verificatosi durante la fase operatoria. Applicare l’art. 13 a fatti anteriori condurrebbe a sterilizzare irrazionalmente le azioni risarcitorie in cui le aziende ospedaliere non abbiano seguito, in buona fede, una procedura all’epoca non prevista. Mancava, nel regime previgente, alcun analogo adempimento a carico della struttura; ammetterne l’applicabilità altererebbe la disciplina sostanziale del fatto generatore.
La Corte dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 193 del codice di giustizia contabile, le argomentazioni nuove introdotte in udienza dalla difesa delle appellate circa il momento della scoperta del danno. Il primo motivo di appello è fondato e va accolto. Poiché il primo giudice ha deciso solo su questione pregiudiziale di ammissibilità, gli atti sono rimessi al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. per la prosecuzione sul merito e per la pronuncia sulle spese del grado di appello. Assorbito il resto.
Nota della Redazione
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