Perequazione pensioni: giudicato e infondate le questioni sulle leggi di bilancio (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 70 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo più elevato, articolato per fasce e con indici decrescenti, non viola gli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., né i principi dell’Unione europea e della CEDU. La perequazione automatica non impone un rigido parallelismo tra la garanzia dell’art. 38, secondo comma, Cost. e quella dell’art. 36, primo comma, Cost., residuando la discrezionalità del legislatore nel determinare il quantum di tutela alla luce delle risorse disponibili. Le disposizioni che limitano la rivalutazione non hanno natura tributaria, ma endoprevidenziale, in assenza di devoluzione dei risparmi al bilancio dello Stato. L’accertamento di un precedente giudicato sull’identica domanda rende inammissibile la nuova richiesta per le annualità già decise.
Il Fatto
Le ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici compresi tra sei e dieci volte il minimo INPS, agiscono per il ripristino della perequazione ridotta per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, con restituzione degli arretrati e interessi. Contestano l’art. 1, comma 478, legge n. 160/2019, l’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e l’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, che modulano la rivalutazione per fasce d’importo.
Sostengono che la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale non avrebbe esaminato l’effetto complessivo del combinato disposto delle tre norme, così da giustificare una nuova questione di legittimità costituzionale. L’INPS eccepisce l’inammissibilità per genericità, il giudicato su una precedente analoga domanda di una ricorrente e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare il giudice accoglie l’eccezione di giudicato. Una precedente pronuncia della stessa Sezione, non appellata, aveva già deciso la domanda di riliquidazione per il 2022-2024 con identico petitum e causa petendi. L’art. 1, comma 478, legge n. 160/2019 era già vigente e deducibile, mentre il comma 135 della legge n. 213/2023 non rileva per la ricorrente, titolare di un trattamento inferiore alla soglia delle dieci volte il minimo. La domanda per il 2022-2024 è quindi inammissibile; residua il solo profilo relativo al 2025.
Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 1, comma 478, legge n. 160/2019 introduce dal 2022 una rivalutazione per fasce: integrale fino a quattro volte il minimo, al 90 per cento tra quattro e cinque, al 75 per cento oltre. L’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 dispone per il 2023-2024 indici decrescenti dall’85 al 32 per cento. L’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 riduce al 22 per cento l’indice per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo per il solo 2024.
Il giudice richiama la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. La Consulta ha ricostruito l’intera evoluzione normativa dalla legge n. 503/1992 e ha ribadito che la perequazione non garantisce un parallelismo rigido con l’art. 36 Cost., né sussiste un imperativo costituzionale di adeguamento annuale di tutti i trattamenti. Il principale indice di non irragionevolezza è la considerazione differenziata per importo, poiché le pensioni più elevate resistono meglio all’erosione inflattiva.
I medesimi principi si applicano alle altre due disposizioni. Il meccanismo della legge n. 160/2019 è meno restrittivo di quello scrutinato, mentre la legge n. 213/2023 incide solo su trattamenti oltre dieci volte il minimo. È quindi priva di fondamento la tesi della non sovrapponibilità dei profili esaminati dalla Consulta.
Quanto all’art. 53 Cost., difetta la natura tributaria del prelievo: non vi è decurtazione a carico del titolare né devoluzione al bilancio statale. Sul piano convenzionale, il richiamo alla giurisprudenza di Strasburgo conferma la compatibilità di riduzioni ragionevoli e proporzionate con l’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU. Il ricorso è respinto con condanna alle spese, liquidate in 500,00 euro ciascuna, restando assorbita ogni altra questione.
Nota della Redazione
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