Mancato passaggio di consegne e discarico del tesoriere comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 173 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti si conclude con la dichiarazione di regolarità del conto e con il discarico dell’agente contabile quando la gestione risulti sostanzialmente regolare. La mancata redazione del verbale di passaggio delle consegne non costituisce ostacolo all’approvazione del conto di ultima gestione qualora sussista identità soggettiva tra agente cessante e agente subentrante e vi sia corrispondenza tra le risultanze di chiusura della gestione precedente e quelle di apertura della gestione successiva. L’omessa trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno sulla gestione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., costituisce irregolarità riferibile all’Amministrazione e non imputabile all’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio concerneva il conto giudiziale reso dalla società, quale tesoriere del Comune, per l’esercizio finanziario 2021. Il conto presentava un fondo cassa iniziale di € 2.714.453,53, riscossioni per € 10.611.031,66, pagamenti per € 11.356.543,57 e un fondo cassa finale di € 1.968.941,62, di cui € 7.092,01 quale quota vincolata.
Il Magistrato istruttore, conclusa l’attività istruttoria, riferiva al Presidente della Sezione, segnalando la mancata redazione di un formale verbale di passaggio delle consegne e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, ritenendo tuttavia la gestione sostanzialmente regolare e chiedendo l’approvazione del conto con discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la regolarità del conto relativo all’ultima gestione dell’agente tesoriere e per pronunciare il discarico. Quanto al rilievo concernente il mancato formale passaggio di consegne, la Corte lo ha ritenuto superato alla luce dell’istruttoria svolta e della documentazione versata in atti: rileva, in proposito, l’identità soggettiva tra agente cessante e agente subentrante e la corrispondenza tra le risultanze di chiusura del conto in esame e quelle di apertura del conto relativo all’esercizio successivo, depositato agli atti della Sezione.
Sulla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, la Sezione ha richiamato la consolidata giurisprudenza, citando ex multis la propria sentenza n. 198/2024, secondo cui tale omissione non integra un’irregolarità riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione. La regola trova fondamento nella previsione dell’art. 139, comma 2, c.g.c., che disciplina l’adempimento in capo all’ente locale.
In assenza di statuizioni di condanna a carico dell’agente contabile, la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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