Pensioni militari: rileva lo status giuridico al collocamento a riposo (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 19 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema retributivo la base pensionabile del personale militare si determina assumendo l’ultimo stipendio percepito e applicando le aliquote di rendimento corrispondenti alla categoria e al grado rivestiti al momento della cessazione dal servizio. Ai fini dell’applicazione del regime pensionistico rileva lo status giuridico posseduto alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente. È pertanto esclusa l’applicazione mista o combinata dei coefficienti previsti per differenti carriere: non può associarsi la base pensionabile del grado superiore alle percentuali di incremento più favorevoli riservate al grado inferiore. Il principio di salvaguardia di cui all’art. 53, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973 opera solo in via residuale, qualora il calcolo effettuato secondo lo status di cessazione conduca a un trattamento inferiore a quello spettante nel grado immediatamente inferiore.

Il Fatto

Il ricorrente, cessato dal servizio con il grado di ufficiale dopo aver prestato la quasi totalità della carriera nel ruolo dei sottufficiali, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico. L’INPS aveva applicato sull’intero arco temporale l’incremento dell’1,80% della base pensionabile, previsto per gli ufficiali, mentre per i sottufficiali opera l’aliquota più favorevole del 3,60%. Secondo la tesi del ricorrente, il calcolo avrebbe dovuto distinguere i periodi effettivi di servizio, riservando la percentuale ridotta ai soli anni nel ruolo ufficiali e applicando ai restanti l’aliquota più elevata, con un incremento annuo stimato di circa 1.765,30 euro nel sistema retributivo puro e di circa 417,18 euro nel sistema misto.

L’Istituto si è costituito contestando la fondatezza della pretesa e deducendo l’impossibilità di combinare percentuali di incremento diverse, che avrebbe realizzato una duplicazione di vantaggi. In via subordinata il ricorrente ha chiesto accertamenti istruttori volti a verificare se, in caso di mancato transito nel ruolo ufficiali, il trattamento sarebbe risultato più favorevole.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha respinto il ricorso muovendo dalla struttura del sistema retributivo. Per i lavoratori con contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995 si rende necessaria la determinazione delle quote A e B della pensione, che avviene individuando la base pensionabile, cioè il valore che traduce in trattamento gli emolumenti percepiti negli ultimi anni di servizio.

Per il personale militare l’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 ancora la base pensionabile all’ultimo stipendio, con i parametri fissati dagli artt. 53 e 54. La ratio del sistema è chiara: la qualifica superiore comporta una retribuzione più elevata e quindi incrementi percentuali minori; la qualifica inferiore, retribuita meno, riceve incrementi maggiori. Il trattamento non può però risultare inferiore a quello che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore.

Da qui la precisazione decisiva. Tale logica non può spingersi fino a consentire che il pensionato benefici insieme della maggiore retribuzione del grado superiore e delle percentuali di incremento più favorevoli del grado inferiore, calcolate sulla retribuzione più alta. La base pensionabile si determina quindi assumendo l’ultimo stipendio e applicando le percentuali della categoria di appartenenza alla cessazione. Solo se questo calcolo conducesse a un trattamento inferiore rispetto a quello ottenibile con le percentuali più elevate e la retribuzione più modesta della qualifica immediatamente inferiore troverebbe applicazione la norma di salvaguardia.

Il Giudice Unico aderisce all’indirizzo della Sez. I d’Appello di questa Corte dei conti, sentenza n. 219/2024, secondo cui il punto di partenza di ogni calcolo è la base pensionabile alla cessazione, che è quella maggiore propria del ruolo degli ufficiali, in coerenza con il principio per cui rileva lo status giuridico posseduto alla data del collocamento a riposo. Richiama altresì Sez. App. Sicilia n. 32/A/2023, Sez. Veneto n. 260/2022 e Sez. Sicilia n. 90/2023. L’applicazione “mista” dei coefficienti realizzerebbe una commistione metodologica e una sovrapposizione arbitraria di parametri propri di ruoli diversi.

Priva di pregio è anche la tesi dell’assimilazione del ruolo straordinario degli ufficiali al profilo di ispettore: rileva oggettivamente lo stipendio effettivamente percepito nell’ultimo impiego. Quanto alla richiesta istruttoria, la norma di salvaguardia sarebbe violata solo se il trattamento ipotetico calcolato con le aliquote dei sottufficiali sul minore trattamento economico di quel ruolo risultasse inferiore a quello percepito: evenienza non dedotta, perché il ricorrente ha invocato aliquote più favorevoli su basi retributive superiori. Il ricorso è inammissibile in tale parte, con onere del ricorrente di una preventiva istanza all’INPS. Segue la condanna alle spese di lite, determinate in 600,00 euro in favore dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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