Solidarietà contributiva nel contratto di somministrazione e sanzioni civili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10669 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di somministrazione di lavoro la responsabilità solidale dell’utilizzatore prevista dall’art. 23 d.lgs. n. 276/2003 ha funzione di garanzia del lavoratore e prescinde dal dolo o dalla colpa dell’utilizzatore, rilevando solo l’inadempimento del somministrante ai propri obblighi retributivi e contributivi. Essa trova applicazione anche nei confronti della pubblica amministrazione utilizzatrice, poiché l’art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003 ammette la somministrazione a tempo determinato per le amministrazioni, e la regolarità formale del DURC non ne impedisce l’operatività. La solidarietà si estende alle sanzioni civili per gli inadempimenti anteriori al 10.2.2012, mentre per quelli successivi opera l’esclusione introdotta dall’art. 21 d.l. n. 5/2012, applicabile ratione temporis anche al contratto di somministrazione. Ai fini della qualificazione dell’omissione o dell’evasione contributiva rileva il solo contegno del somministrante, non quello dell’utilizzatore.

Il Fatto

Una azienda sanitaria universitaria si era avvalsa di lavoratori somministrati da una agenzia per il lavoro nel periodo compreso tra il novembre 2008 e il febbraio 2013. A seguito di una visita ispettiva dell’Inps emerse che diversi lavoratori denunciati dall’agenzia come apprendisti svolgevano in realtà mansioni di livello superiore, con conseguente evasione contributiva. L’Inps emise un verbale di accertamento per contributi e sanzioni civili, richiedendo il pagamento in solido all’azienda utilizzatrice ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 276/2003.

La Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettò in parte l’opposizione dell’azienda, affermando la solidarietà anche in capo all’utilizzatrice nonostante la regolarità formale dei DURC e limitando la solidarietà alle sole omissioni contributive, con esclusione dell’evasione. Avverso tale sentenza l’azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Inps ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema dell’applicabilità della solidarietà alla pubblica amministrazione utilizzatrice. Il primo motivo è respinto: se è vero che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 esclude l’applicazione del decreto alle amministrazioni pubbliche, è altrettanto vero che l’art. 86, comma 9 ammette la somministrazione a tempo determinato, richiamando l’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La disciplina della solidarietà dell’art. 23 si applica quindi anche alla somministrazione a tempo determinato, poiché la garanzia si fonda sulla dissociazione tra titolarità del contratto e utilizzazione della prestazione, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 254 del 2017.

Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce che la responsabilità solidale ha causa di garanzia e prescinde dal dolo o dalla colpa dell’utilizzatore, rilevando solo l’inadempimento del somministrante, secondo il principio già affermato in tema di appalto (Cass. n. 24981 del 2022, Cass. n. 24609 del 2023).

Il terzo motivo è fondato nei limiti indicati. Per il periodo anteriore al 10.2.2012, la solidarietà si estende anche alle sanzioni civili, legate all’obbligazione contributiva da un vincolo di automaticità funzionale (Cass. n. 20849 del 2019, Cass. n. 22395 del 2020, Cass. n. 29766 del 2022). Per il periodo successivo, l’art. 21 d.l. n. 5/2012 esclude la solidarietà per le sanzioni. Tale esclusione, dettata per l’appalto, si applica anche alla somministrazione per la comunanza di disciplina del Titolo III del d.lgs. n. 276/2003, e opera ratione temporis con riferimento agli inadempimenti successivi alla sua entrata in vigore, come affermato dalla Corte costituzionale n. 254 del 2014.

Il ricorso incidentale dell’Inps è infine accolto. La Corte precisa che, per il periodo anteriore al 10.2.2012, la solidarietà va affermata anche rispetto all’evasione contributiva e non solo all’omissione, non dovendosi compiere alcuna valutazione del contegno dell’utilizzatore. Questi, obbligato in solido con funzione di garanzia, non può opporre al creditore i fatti attinenti al rapporto interno con il somministrante (art. 1297 cod. civ.). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *