Legittimazione associazioni ambientaliste e impugnazione autonoma della verifica VAS (Cons. Stato n. 5829 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a VAS costituisce provvedimento autonomo e immediatamente impugnabile: la lesione degli interessi ambientali si produce già con la decisione di escludere la VAS completa, e non con la successiva approvazione della variante urbanistica. Il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione della delibera che recepisce la decisione dell’autorità competente, indipendentemente dalla completezza della motivazione o degli allegati tecnici. Le associazioni ambientaliste, incluse quelle di fatto, sono legittimate a impugnare gli atti di pianificazione urbanistica che incidono negativamente su profili ambientali, poiché l’esercizio dei poteri di pianificazione è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, tra cui il valore ambiente.

Il Fatto

Le associazioni ricorrenti impugnavano davanti al giudice amministrativo gli atti con cui il Comune e la Provincia autonoma avevano modificato il piano paesaggistico e il piano comunale per il territorio e il paesaggio, inserendo una zona a destinazione particolare per la realizzazione di un bacino di accumulo d’acqua strumentale all’innevamento programmato di un centro sportivo, nell’ambito delle opere per i giochi olimpici invernali. Il ricorso evidenziava la mancata sottoposizione dell’intervento a VAS, l’impatto paesaggistico ed ecologico e la violazione delle norme di tutela della natura.

Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso. Le associazioni proponevano appello articolando sei motivi, lamentando in particolare l’erronea declaratoria di irricevibilità delle censure sulla verifica di assoggettabilità a VAS e il difetto di istruttoria sulle alternative localizzative e sull’obbligo di VIA.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità. Quanto alla specificità dell’appello, il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., non è necessario che l’atto di gravame contesti analiticamente ogni passaggio della sentenza appellata, essendo sufficiente che dal complessivo contenuto emergano le ragioni essenziali dell’impugnazione. Quanto alla legittimazione delle associazioni ambientaliste, la Corte richiama il diritto di ricorrere riconosciuto dall’art. 18 legge n. 349/1986 agli enti elencati nell’art. 13 della stessa legge, precisando che anche per le associazioni non incluse nell’elenco la legittimazione può essere riconosciuta quando perseguano stabilmente obiettivi di tutela ambientale, siano rappresentative e stabili e operino nell’area di interesse, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

La Corte ribadisce che gli atti di pianificazione urbanistica, di localizzazione delle opere pubbliche e di autorizzazione edilizia possono essere impugnati dalle associazioni ambientaliste ove incidano sul valore ambiente. Nel caso concreto, l’intervento comporta la trasformazione di un’area montana ad alta quota con disboscamento e modifica permanente dell’assetto paesaggistico: la connessione tra i motivi dedotti e le finalità statutarie è quindi evidente.

Nel merito, il Collegio conferma la correttezza della declaratoria di irricevibilità delle censure relative all’obbligo di VAS. La verifica di assoggettabilità è atto conclusivo di un sub-procedimento con effetti giuridici autonomi, disciplinato dall’art. 7, comma 3, legge provinciale n. 17/2017 e dall’art. 12 d.lgs. n. 152/2006. La lesione degli interessi ambientali si verifica già con la decisione di escludere la VAS piena, perché tale esclusione impedisce l’approfondimento ambientale. Il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione della delibera, efficace indipendentemente dalla completezza della motivazione. Eventuali vicende successive non fanno slittare il termine. La decisione di escludere la VAS non è atto provvisorio, ma conserva la propria autonomia lesiva.

Quanto al merito, la Corte conferma che la verifica di assoggettabilità è connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti o carenza istruttoria grave. L’autorità competente ha esaminato autonomamente la documentazione e motivato il parere. Anche l’esclusione dell’obbligo di VIA è confermata: il volume e l’altezza dell’argine restano sotto le soglie dell’Allegato III d.lgs. n. 152/2006 e dell’Allegato A legge provinciale n. 17/2017, e le tavole tecniche offrono indicazioni sufficienti, senza necessità di consulenza tecnica. La scelta localizzativa rientra nella discrezionalità pianificatoria, insindacabile salvo arbitrarietà. Le osservazioni dei privati costituiscono mero apporto collaborativo, non richiedendo analitica confutazione. La Corte rigetta infine le censure su partecipazione e sul Piano Clima, di carattere meramente programmatico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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