Il potere di ordinanza non può sostituire la volontà negoziale dell’amministrazione (TAR Puglia n. 1050 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di diffida con cui l’amministrazione comunale intima al privato l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza di un immobile vincolato, quando la pubblica incolumità risulti già salvaguardata da interventi pregressi e l’atto sia sostanzialmente preordinato a fini diversi, come la tutela dell’interesse storico-culturale. Il potere contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 non può essere esercitato in assenza di una effettiva ed attuale situazione di pericolo, né può trasformarsi in uno strumento per surrogare l’inerzia dell’amministrazione nella trattativa negoziale. La comunicazione di accettazione della proposta di acquisto, perfezionando il consenso contrattuale, determina il trasferimento della legittimazione ad eseguire gli interventi di manutenzione in capo all’ente acquirente.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile storico risalente al 1500 e oggetto di vincolo ministeriale, aveva manifestato al Comune la disponibilità alla cessione del bene. L’ente, dopo una prima proposta di acquisto, aveva ridotto l’offerta in ragione dello stato di degrado dell’immobile. In data 24.6.2021 la ricorrente accettava la proposta, ma il Comune, con i provvedimenti impugnati, diffidava la stessa ad eseguire la messa in sicurezza dell’edificio entro sette giorni. Avverso tali atti veniva proposto ricorso per eccesso di potere, violazione dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sviamento e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso. L’impugnato provvedimento non fa buon governo del potere contingibile e urgente, apparendo dichiaratamente preordinato a tutelare l’interesse alla conservazione storica del bene e non già la pubblica incolumità. La diffida risultava, inoltre, inficiata da difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, non avendo considerato gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza posti in essere dalla ricorrente in epoca successiva al 2017, eseguiti sulla base delle indicazioni contenute nella relazione della Soprintendenza.

La Corte ha, altresì, accolto il primo motivo di censura. L’atto impugnato era stato adottato in data successiva alla comunicazione di accettazione della proposta di acquisto da parte della ricorrente. Tale accettazione aveva determinato il perfezionamento della fattispecie negoziale e, con esso, il trasferimento della legittimazione ad eseguire gli interventi manutentivi in capo al Comune. La diffida si configurava, pertanto, come un’erronea presupposizione in fatto e in diritto.

Il ricorso è stato, conseguentemente, accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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