Illegittima la ricostruzione di carriera per i professori assunti dopo la riforma (TAR Puglia n. 7 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3 del d.P.R. n. 232/2011, nell’abolire l’istituto della ricostruzione di carriera per i professori e ricercatori universitari assunti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 240/2010, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., trovando giustificazione in legittime esigenze di contenimento della spesa pubblica e nella previsione di un meccanismo di salvaguardia. La differenza tra il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza e quello iniziale della nuova qualifica è infatti conservata con assegno ad personam, non rivalutabile e riassorbibile. Il regime transitorio, che consente l’applicazione della previgente disciplina, opera solo per i docenti già in servizio al momento della riforma e non per coloro che siano stati assunti nel nuovo ruolo successivamente.
Il Fatto
Un ricercatore universitario, in servizio a far data dal 1° dicembre 1995, veniva nominato professore di seconda fascia con decorrenza successiva all’entrata in vigore della riforma di cui alla legge n. 240/2010. Con decreto del Direttore Generale dell’Ateneo, l’Amministrazione determinava il nuovo trattamento economico attribuendo all’interessato la classe zero in luogo della precedente classe sei, compensando la differenza con un assegno ad personam assorbibile e non rivalutabile. Avverso tale determinazione, e avverso il successivo rigetto dell’istanza di ricostruzione di carriera, il docente proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980 e, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.P.R. n. 232/2011.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure proposte. In primo luogo, ha disatteso l’eccezione di illegittimità costituzionale, osservando che il nuovo assetto retributivo costituisce il frutto di una chiara scelta del Legislatore, volta a ridisegnare sistematicamente il reclutamento e la progressione di carriera dei docenti universitari anche al fine di contenere la spesa pubblica.
Quanto al preteso contrasto con l’art. 36 Cost., la disciplina transitoria garantisce la conservazione del trattamento più favorevole mediante l’assegno ad personam non rivalutabile e riassorbibile. Tale meccanismo, unitamente alla natura legislativa della scelta, rende manifestamente infondata la questione di costituzionalità.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio espresso da Cons. Stato, sentenza n. 168 del 2025, secondo cui l’art. 8, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010 non ha abolito il riconoscimento dei servizi pregressi per i docenti nominati secondo il regime previgente, i quali possono continuare ad avvalersi della ricostruzione. Tale regime transitorio, però, non si applica al ricorrente, assunto come professore associato solo dopo l’entrata in vigore della riforma.
Ne discende l’infondatezza delle doglianze relative al decreto di determinazione del trattamento economico e, di conseguenza, anche di quelle concernenti il rigetto dell’istanza di ricostruzione di carriera, basate sulle medesime ragioni. Il TAR ha infine compensato le spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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