Legittimazione degli avvocati a impugnare le assegnazioni di sede dei magistrati (Cons. Stato n. 6191 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli avvocati che esercitano con continuità la professione davanti a un tribunale amministrativo regionale sono titolari di una posizione differenziata, e non di un mero interesse di fatto al buon funzionamento della giustizia, che li legittima a impugnare gli atti con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa assegna un magistrato disponibile a una sede diversa, quando la scelta non tenga adeguatamente conto della grave e strutturale scopertura di organico dell’ufficio presso cui essi patrocinano. L’interesse ad agire sussiste quando il pregiudizio all’effettività della tutela giurisdizionale dei clienti è attuale e concreto, dedotto mediante dati oggettivi, senza che sia necessaria la prova di un ritardo specifico nei singoli procedimenti. Il giudice amministrativo non invade il merito della scelta, ampiamente discrezionale, ma verifica il rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza della motivazione e la completezza dell’istruttoria. L’annullamento non comporta l’assegnazione del magistrato-persona fisica, ma una riedizione del potere vincolata ai criteri di legge e a quelli di autolimitazione dell’organo di autogoverno.

Il Fatto

Un gruppo di avvocati, operanti prevalentemente nel diritto amministrativo davanti al TAR Liguria, ha impugnato davanti al TAR Lazio la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, adottata nella seduta del 25 giugno 2025, con cui un magistrato disponibile è stato assegnato al TAR Lombardia, sede di Milano, anziché alla sede ligure, che versa in una condizione di grave carenza di organico. Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, erano stati impugnati anche il verbale di seduta, la proposta della competente Commissione e i decreti presidenziali di assegnazione.

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso, per difetto di legittimazione e carenza di interesse, ravvisando una posizione indifferenziata di meri “utenti” del servizio giustizia. Gli avvocati hanno appellato, deducendo l’erroneità di tale declaratoria e riproponendo nel merito, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., le censure assorbite dal primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove da una distinzione generale: rispetto agli atti di organizzazione giudiziaria, come le piante organiche e gli assetti degli uffici, la legittimazione è normalmente riconosciuta in capo a soggetti collettivi o associativi, ma ciò non preclude in via assoluta il riconoscimento della legittimazione del singolo avvocato, purché dimostri un interesse concreto, attuale e differenziato.

Nel caso specifico i ricorrenti non hanno agito come meri “utenti”, essendo tutti avvocati che patrocinano professionalmente davanti al TAR ligure, afflitto da perdurante vacanza strutturale. La finalità dichiarata è assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale delle parti assistite. In questa prospettiva rileva l’art. 1 del Codice deontologico forense e la funzione di garanzia dell’effettività dei diritti riconosciuta all’avvocato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in collegamento con l’art. 24 Costituzione.

Sussiste anche l’interesse ad agire. Il pregiudizio lamentato non è meramente potenziale, ma connotato da attualità e concretezza, documentato mediante i dati pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa e le segnalazioni delle associazioni di categoria e del Consiglio dell’Ordine. Il Collegio osserva che la richiesta di una specifica quantificazione dei giorni di ritardo nei singoli procedimenti rappresenterebbe una probatio diabolica, poiché i dati sono nella disponibilità dei capi degli uffici.

Né la domanda ha valenza suppletiva delle prerogative dell’organo di autogoverno. Pur trattandosi di scelta ampiamente discrezionale, il sindacato giurisdizionale non invade il merito, ma verifica il rispetto dei criteri di legge e di regolamento, nonché dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della motivazione. Quanto al merito, l’art. 30 del Regolamento interno del CPGA impone di stabilire quali vacanze debbano essere prioritariamente ricoperte; i criteri del 2001 privilegiano le sedi con vacanze da trasferimento e quelle con maggiore discostamento tra pianta organica e presenza effettiva. La Corte ritiene che la situazione del TAR Liguria, definita a livelli emergenziali negli stessi atti consiliari, avrebbe meritato una istruttoria approfondita e una valutazione prioritaria. Risultano inoltre censurabili la contraddittorietà della delibera e l’insufficiente considerazione degli argomenti addotti dal CPGA, come la pretesa “qualità” del contenzioso.

Gli argomenti sul contenzioso della Lombardia non sono criteri di priorità previsti e difettano di dati omogenei; la presenza di magistrati con carico ridotto non compromette la funzionalità di un ufficio con scopertura inferiore. L’appello è quindi accolto: il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati ammissibili e accolti, con annullamento degli atti impugnati e riedizione del potere vincolata ai principi indicati, restando esclusa l’assegnazione automatica del magistrato-persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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