Ruolo di anzianità non impugnato resiste alla sentenza di incostituzionalità (Cons. Stato n. 6178 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le posizioni in ruolo del pubblico dipendente non tempestivamente contestate nel termine di decadenza si consolidano e restano regolate dalla norma in base alla quale sono state costituite, anche a seguito della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di quella norma. La cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possono più dare materia a un giudizio per la scadenza dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi. La posizione soggettiva del dipendente dinanzi agli atti di inquadramento è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Non sussiste un obbligo di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi conformi alla disciplina vigente al momento della loro adozione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato promosso per merito straordinario nel 2015 alla qualifica di vice sovrintendente, con decorrenza giuridica ancorata alla data dei fatti, secondo il testo originario dell’art. 75, primo comma, d.P.R. n. 335/1982. Con la sentenza n. 224/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di quella disposizione, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica a quella più favorevole riconosciuta al personale promosso all’esito delle selezioni successive.
Partecipando al concorso interno per vice ispettore bandito nel dicembre 2020, il ricorrente ha indicato la qualifica e la decorrenza come risultanti dallo stato matricolare, senza rivendicare il riallineamento. Collocato in posizione non utile in graduatoria, ha impugnato gli atti del concorso sostenendo che la maggiore anzianità spettante avrebbe dovuto essere valutata come titolo di servizio. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto una discrasia tra il petitum dell’appello e il decisum della sentenza impugnata. L’atto di appello chiede l’accertamento dell’allineamento della decorrenza giuridica, mentre il giudizio di primo grado aveva ad oggetto la mancata valutazione della maggiore anzianità nell’ambito del concorso. Il ricorrente non aveva impugnato gli atti di attribuzione della decorrenza, né il ruolo di anzianità, né aveva chiesto la retrodatazione della qualifica. Le nuove conclusioni sono pertanto inammissibili, in ossequio all’art. 104 c.p.a.
Nel merito l’appello è infondato. La Sezione richiama la giurisprudenza più recente, secondo cui la mancata impugnazione delle nomine di coloro che, beneficiando della retrodatazione, hanno scavalcato il ricorrente ha cristallizzato l’attribuzione dell’anzianità di qualifica nel ruolo dei sovrintendenti, a ogni effetto di legge e quindi anche ai fini di futuri concorsi. Il consolidamento di quelle situazioni le rende insensibili alle vicende della norma che le ha costituite.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale, e in particolare Corte cost. n. 191/2021, il Collegio ribadisce che l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento incontra il limite dei rapporti esauriti, tra cui quelli non più sindacabili per la scadenza dei termini di inoppugnabilità. In tale categoria rientra il ruolo di anzianità del personale pubblico, relativamente alle posizioni di ciascun dipendente, non contestate nel termine dei sessanta giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione, piena conoscenza o scadenza del termine di pubblicazione.
Il Collegio esclude poi che la situazione azionata sia di diritto soggettivo: gli atti di nomina, incidendo sulla collocazione autoritativa del soggetto nell’organizzazione amministrativa, hanno natura provvedimentale e la posizione correlata è di interesse legittimo. Nella specie il ricorrente non ha impugnato il ruolo aggiornato, non ha presentato istanza di riallineamento ex art. 24-quater, comma 7, d.P.R. n. 335/1982, non ha contestato il bando nella parte relativa al punteggio dei titoli di servizio.
Quanto al secondo motivo, la Sezione nega che esista un obbligo di disapplicazione degli atti amministrativi contrastanti con la sentenza n. 224/2020, invocato per analogia con il diritto eurounitario. La pronuncia costituzionale non fa leva sul diritto dell’Unione. Il provvedimento emanato in violazione di quest’ultimo, del resto, è affetto da illegittimità, non da nullità, e diventa inoppugnabile se non contestato nel termine. L’art. 16, comma 8, d.l. n. 98/2011 riguarda gli atti adottati in applicazione della norma poi dichiarata incostituzionale, non quelli conformi alla disciplina vigente al momento della loro adozione. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.