Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2109 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è fondato quando risulti decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. L’Amministrazione soccombente va condannata a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro. Il titolo esecutivo ha accertato il diritto all’ottenimento della carta docente per l’anno scolastico 2024/25, nell’importo di 500,00 euro, e ha condannato l’Amministrazione a metterla a disposizione.

La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Alla notificazione del titolo non ha fatto seguito alcun adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente. Il ricorrente domanda la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza posta a fondamento della domanda è stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale. Dalla documentazione emerge che la decisione è passata in giudicato, con attestazione rilasciata dalla cancelleria del giudice del lavoro. Il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato.

Su queste premesse il Tribunale accerta che risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. La domanda di ottemperanza è pertanto fondata e va accolta.

Il Ministero è conseguentemente condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente deve avvenire nei termini indicati dal giudice del lavoro.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.

Non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa e non rientranti nei suoi compiti. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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