Riconoscimento titolo di specializzazione sul sostegno: il silenzio inadempimento del Ministero dopo quattro mesi è illegittimo (TAR Lazio n. 13405 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento illegittimo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito che, a fronte di una domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, non si pronunci entro il termine complessivo di quattro mesi dalla presentazione della documentazione, comprensivo del termine di trenta giorni per la verifica di completezza e dell’eventuale richiesta di integrazioni. L’obbligo di provvedere sussiste per la sola presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’Amministrazione di provvedere entro centoventi giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava in data 9 settembre 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza telematica volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria. Decorso inutilmente il termine di legge, l’Amministrazione non aveva ancora concluso il procedimento di riconoscimento, con conseguente impossibilità per la docente di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati. La ricorrente adiva quindi il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che per integrare la fattispecie del silenzio inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultavano integrati, essendo rimasta l’Amministrazione inerte sulla domanda del 9 settembre 2025.
Quanto al termine, la Sezione ha richiamato il regime risultante dal combinato disposto della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE. In particolare, l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa, mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che l’autorità accerti entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni. Il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo raggiunge pertanto al massimo quattro mesi, in caso di eventuale richiesta di integrazioni.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risultava che il Ministero era rimasto inerte e che non erano intervenute richieste di integrazione documentale, perfezionandosi così l’illegittima fattispecie del silenzio. Il Tribunale ha pertanto disposto che l’Amministrazione provveda, entro centoventi giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, all’emanazione di un provvedimento espresso sulla domanda di riconoscimento.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, chiamato a provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nell’espletare il procedimento, tanto l’Amministrazione quanto il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022). Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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