Disdettabile l’uso aziendale sul superminimo individuale se formalizzata e giustificata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12477 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione di plurimi rinnovi contrattuali, se reiterato in modo costante e generalizzato, integra un uso aziendale, fonte sociale di regolazione del rapporto, alla cui configurazione è estraneo l’elemento volontaristico. La naturale assorbibilità del superminimo può venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o per uso aziendale. Tuttavia l’uso aziendale non vincola sine die il datore di lavoro: esso è disdettabile, purché la disdetta sia giustificata da un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze e formalizzata in termini chiari ed univoci nei confronti della collettività dei lavoratori, in coerenza con i principi di correttezza e buona fede.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti a tempo indeterminato di una società di telecomunicazioni, lamentavano la illegittima riduzione dei rispettivi superminimi individuali assorbibili operata dalla datrice di lavoro a decorrere dal gennaio 2018. L’assorbimento avveniva in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari e dell’Elemento Retributivo Separato (ERS) introdotto dall’Accordo di programma del 23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivo di settore.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ritenendo l’ERS non comparabile né equivalente al superminimo individuale, e condannava la società alla ricostituzione della voce retributiva e alla restituzione delle somme assorbite. La Corte d’appello di Milano confermava la decisione, rigettando l’appello aziendale. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la legittimità dell’assorbimento, la disdettabilità dell’uso aziendale e l’insussistenza di un accordo novativo.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge innanzitutto la richiesta di trattazione in pubblica udienza, rientrando la relativa valutazione nella discrezionalità del collegio. La questione non richiede alcun intervento nomofilattico, potendo essere definita in applicazione di principi generali consolidati.
Nel merito, i motivi sono infondati. L’accertamento fattuale della reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore di lavoro — consistito nel mancato assorbimento del superminimo in occasione di plurimi rinnovi contrattuali — non è oggetto di valida censura, essendo precluso dal disposto dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. in tema di doppia conforme.
Quanto alla configurazione dell’uso aziendale, la Corte esclude rilievo all’elemento volontaristico, reputando sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore. L’uso aziendale appartiene alle cosiddette fonti sociali e opera sui singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Alla modifica in melius non si applica la disciplina civilistica sui contratti, con conseguente legittimazione delle fonti collettive a disporre anche una modifica in peius, salvaguardati i diritti quesiti.
Tali principi valgono anche per il superminimo individuale: la sua naturale assorbibilità può venir meno per effetto di diversa pattuizione o di un uso aziendale. La Corte afferma poi che l’uso aziendale non può vincolare sine die la parte datoriale, impedendole l’esercizio di una facoltà prevista nel contratto individuale a fronte di tutti i successivi rinnovi. È dunque ammessa la possibilità di disdettare l’uso aziendale, mutuando la regola elaborata in tema di contratto collettivo a tempo indeterminato.
Tale disdetta, per non tradursi in una sottrazione al vincolo rimessa alla mera discrezionalità datoriale, deve essere esercitata secondo correttezza e buona fede. Occorre che sia giustificata da un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze e che sia formalizzata mediante dichiarazione diretta alla collettività dei lavoratori, in termini chiari ed univoci. Nella specie, la società non ha censurato l’accertamento della Corte di merito circa la inconfigurabilità di un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale: tale accertamento, coperto dalla doppia conforme, esclude la legittimità dell’assorbimento. Inammissibili per genericità risultano le censure sul quantum.
Nota della Redazione
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