Legittimazione del concorrente a impugnare l’autorizzazione commerciale (TAR Lazio n. 331 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente è legittimato a impugnare il titolo abilitativo rilasciato ad altro imprenditore solo in presenza di tre presupposti concorrenti. Occorre anzitutto la vicinitas commerciale, desumibile dal fatto che i due insediamenti attingono al medesimo bacino di utenza, la cui individuazione richiede criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili con la comune esperienza o la scienza privata del giudice. È poi necessario che sia invocata la lesione di interessi ulteriori rispetto a quelli commerciali, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, così evitando che l’interesse oppositivo si risolva in un interesse anticoncorrenziale di natura emulativa. Infine, deve essere rigorosamente provato un pregiudizio significativo derivante dall’insediamento contestato. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.

Il Fatto

Il ricorrente, gestore di un impianto di distribuzione carburanti, ha impugnato l’autorizzazione con cui il Comune ha assentito il potenziamento dell’impianto di un concorrente con GPL per autotrazione e Metano, oltre alla nota dell’ente proprietario della strada. Entrambi gli impianti sono ubicati sulla medesima strada e, secondo il ricorrente, servono lo stesso bacino d’utenza.

Dopo un primo ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza che aveva dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere, l’ente ha comunicato l’avvenuto rilascio del titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Si sono costituiti il Comune, l’ente proprietario della strada e la società controinteressata, eccependo la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della legittimazione del ricorrente, assorbendo ogni altro profilo. Richiamando il proprio orientamento, il TAR ricorda che il concorrente può impugnare un titolo abilitativo rilasciato ad altro imprenditore solo al ricorrere di tre presupposti concorrenti, che il giudice amministrativo è tenuto a verificare in modo rigoroso.

Il primo requisito è la vicinitas commerciale, fondata sull’attingere dei due insediamenti al medesimo bacino di utenza. La sua individuazione non può essere affidata alla comune esperienza o alla scienza privata del giudice, ma richiede criteri specialistici e metodi di calcolo.

Il secondo presupposto impone che il ricorrente invochi la lesione di interessi ulteriori rispetto a quelli strettamente commerciali, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente urbano e dei beni culturali. La ratio è impedire che l’opposizione del terzo si traduca in un interesse puramente anticoncorrenziale ed emulativo, dovendo piuttosto configurarsi come interesse al corretto dispiegarsi della dinamica concorrenziale.

Il terzo requisito richiede la prova rigorosa di un pregiudizio significativo derivante dall’insediamento contestato. Nel caso concreto, il Collegio rileva che, ammesso e non concesso che sussista il requisito della vicinitas commerciale, il ricorrente non ha fornito alcuna prova, né finanche allegazione, della lesione di interessi diversi da quelli privati e commerciali, né del pregiudizio significativo.

Su tali basi, il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione. La peculiarità in fatto della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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