Abusi maggiori in area vincolata: nessun condono edilizio (TAR Lazio n. 337 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di vincolo paesaggistico-ambientale o di zona di protezione speciale non è ammesso il condono edilizio delle opere abusive riconducibili agli abusi maggiori di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’all. 1, l. n. 326/2003. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 preclude la sanatoria a prescindere dalla conformità urbanistica delle opere e dalla natura relativa dell’inedificabilità. La disciplina regionale, con l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004, è ancora più restrittiva, escludendo la sanatoria anche per gli interventi realizzati prima dell’apposizione del vincolo. La presenza del solo vincolo è quindi ragione ostativa sufficiente a sostenere il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 istanza di condono edilizio per la sanatoria di un ampliamento di un fabbricato abitativo realizzato senza titolo, qualificandolo come abuso di tipologia 1 ai sensi dell’art. 32, d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003.

Il Comune, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, ha respinto l’istanza rilevando che l’edificazione ricade in area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale e inserita in una zona di protezione speciale, oltre a non risultare conforme alle prescrizioni urbanistiche. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il parere regionale del 2005 davanti al TAR Lazio, deducendo violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e l’illegittimità di un diniego fondato sul vincolo senza valutazione individualizzata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio muove dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli di tutela ambientale, paesistici e delle aree protette, qualora siano difformi dal titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici.

La disciplina regionale invocata, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12/2004, mantiene fermo il disposto statale e lo rafforza, perché preclude la sanatoria anche per le opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo. La norma è dunque più restrittiva di quella statale, in funzione di tutela di valori di rilievo costituzionale quali il paesaggio e l’ambiente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la sanatoria delle opere abusive in area vincolata richiede la concorrente sussistenza di quattro condizioni: realizzazione delle opere prima dell’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità alle tipologie 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326/2003, senza aumento di superficie; parere favorevole dell’autorità di tutela del vincolo. Il difetto di una sola condizione esclude il condono.

Viene confermata la regola, ribadita dal giudice d’appello, secondo cui gli abusi maggiori non sono sanabili in area vincolata a prescindere dalla conformità urbanistica e dal fatto che il vincolo comporti inedificabilità solo relativa. Nella specie, dall’esame dell’istanza emerge che la sanatoria riguarda un ampliamento della superficie utile residenziale di circa mq 17,11, riconducibile alla tipologia 1. La presenza dei vincoli indicati è quindi circostanza ostativa di per sé sufficiente a escludere la condonabilità.

Da ciò il Collegio fa derivare l’irrilevanza di ogni questione sul contrasto dell’edificazione con le prescrizioni urbanistiche, problema che può porsi solo per gli abusi minori astrattamente condonabili. Il ricorso è pertanto infondato. Le spese di lite sono compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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