Il pericolo meramente patrimoniale non basta per la cautela contro l’ordinanza sindacale di messa in sicurezza (TAR Puglia n. 84 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. deve essere assistita da un congruo periculum in mora, valutato in concreto rispetto al pregiudizio dedotto. Il danno meramente patrimoniale, derivante da un provvedimento che impone interventi di messa in sicurezza sostanzialmente a vantaggio del destinatario, non integra i requisiti di gravità e irreparabilità. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la sospensione dell’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 può protrarre indefinitamente una situazione di pericolo per la collettività, con conseguente prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva ordinato la messa in sicurezza e il ripristino igienico-sanitario di un immobile in stato di degrado. Il provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, era stato notificato a mezzo del servizio messi comunale. Il ricorrente proponeva altresì domanda risarcitoria ex art. 30 cod. proc. amm., riservandosi di richiedere il ristoro del danno ingiusto. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere all’istanza incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto, in via preliminare, la propria giurisdizione e competenza, procedendo all’esame dell’istanza cautelare nella camera di consiglio. In sede di delibazione sommaria, propria della fase cautelare, il Collegio ha escluso la sussistenza di un periculum in mora congruo e attuale a sostegno della richiesta sospensiva.

La motivazione si fonda sulla natura del pregiudizio dedotto, qualificato come meramente patrimoniale. L’ordinanza impugnata, imponendo interventi di messa in sicurezza e ripristino, determina un onere economico a carico del ricorrente. Tale sacrificio, però, non è idoneo a integrare i presupposti di gravità e irreparabilità richiesti per la concessione della tutela cautelare, costituendo un vantaggio per lo stesso destinatario, che vede ripristinate condizioni di sicurezza e igiene dell’immobile.

Il Collegio ha quindi operato il bilanciamento degli interessi contrapposti. La sospensione del provvedimento, pur astrattamente idonea a evitare il sacrificio patrimoniale immediato, avrebbe l’effetto di protrarre indefinitamente una situazione di pericolo per la collettività. L’interesse pubblico alla sicurezza e al decoro urbano è stato ritenuto prevalente rispetto all’interesse privato, di natura economica, alla sospensione dell’esecuzione.

La domanda cautelare è stata, pertanto, respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della natura e peculiarità della controversia, ai sensi della disciplina codicistica in materia di soccombenza reciproca e giusti motivi. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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