Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 369 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del dipendente al riconoscimento del servizio preruolo. La sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, il cui obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorso va accolto e va nominato fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’adempimento, anche tardivo, o a quello del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio preruolo prestato in virtù di contratti a tempo determinato. Il giudice civile aveva condannato il Ministero alla collocazione del ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini dell’esecuzione, ha visto decorrere inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha ottemperato. Il ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e rileva che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, e il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta che il Ministero, costituitosi solo formalmente, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Va quindi ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
È accolta altresì la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il Tribunale assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, ovvero quello effettuato dal commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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