Legittimazione del creditore tardivo e inammissibilità dell’impugnazione ex art. 98 l. fall. (Cass. civ. Sez. I n. 279 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, l’interesse all’impugnazione dei crediti tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge dal momento della proposizione di tale domanda e permane fino a quando l’impugnante non veda definitivamente accertata l’insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva l’ipotesi che il credito contestato sia definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima dell’esame della domanda tardiva. Ne consegue che, una volta intervenuto in via definitiva l’accertamento negativo di quel diritto, l’impugnazione ex art. 98 l. fall. proposta dal creditore tardivo è inammissibile per sopravvenuta carenza del presupposto legittante, con cassazione senza rinvio del decreto che l’aveva ritenuta ammissibile.

Il Fatto

Due procedimenti concorsuali si intrecciano. Nel fallimento di una società immobiliare un professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo per prestazioni professionali e per un credito garantito da pegno sulle quote sociali. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in via chirografaria postergata. Un altro fallimento, quale terzo creditore tardivo, aveva proposto impugnazione ex art. 98 l. fall. avverso quella ammissione, e il Tribunale l’aveva accolta, espungendo integralmente il credito dallo stato passivo.

Il professionista ha impugnato il decreto in cassazione. In parallelo, il fallimento tardivo aveva chiesto l’ammissione dei propri crediti nel passivo della società, domanda respinta con provvedimento poi impugnato davanti alla Corte. I due ricorsi sono stati riuniti per connessione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina dapprima il ricorso proposto dal fallimento che aveva agito come creditore tardivo. I tre motivi — violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, travisamento della prova e omessa pronuncia — sono tutti inammissibili. Quanto al primo, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, ma solo il rispetto dei canoni legali e la coerenza della motivazione, qui adeguatamente argomentata. Quanto al secondo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792 del 5 marzo 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, oppure nei vizi di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., secondo la natura del fatto; nel caso di specie si chiede invece un nuovo scrutinio del documento, non consentito in sede di legittimità. Quanto al terzo, le censure nuove non potevano ampliare il thema decidendum cristallizzato con la domanda di insinuazione.

La declaratoria di inammissibilità di quel ricorso produce una conseguenza decisiva sull’altro. Il creditore tardivo, con la pronuncia definitiva di rigetto della propria domanda, perde il titolo a partecipare al concorso e, quindi, il presupposto legittante dell’impugnazione già proposta.

La Corte applica il principio già affermato da Cass. n. 41511 del 2021: l’interesse e la legittimazione del creditore tardivo permangono finché non intervenga l’accertamento definitivo dell’insussistenza del suo diritto. Tale accertamento, nel caso concreto, è ora intervenuto proprio con l’inammissibilità del ricorso del creditore tardivo.

Ne deriva l’accoglimento del primo motivo del ricorso del professionista, con assorbimento delle restanti censure, e la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., del decreto del Tribunale, perché la domanda di impugnazione era inammissibile. Le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *