Il riacquisto ex art. 63 l. n. 448/1998 non consente al creditore fondiario di sottrarsi al concorso fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 5598 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riacquisto di cui all’art. 63 della legge n. 448/1998 costituisce un’ablazione sui generis di natura espropriativa, alla quale non si applica in toto l’impianto del d.P.R. n. 327/2001, applicabile solo per le parti compatibili con la disciplina speciale. Ove il proprietario del bene riacquistato dal Consorzio sia fallito, il prezzo dovuto non può essere oggetto di ripartizione in sede diversa da quella concorsuale: la pretesa del creditore ipotecario deve essere fatta valere esclusivamente secondo le regole del concorso di cui all’art. 52 della legge fallimentare, non ravvisandosi nell’art. 63 alcuna “diversa disposizione di legge” derogatoria. I diritti processuali del creditore fondiario ex art. 41 TUB non sono esportabili nel procedimento ablatorio, data la sua diversa natura.
Il Fatto
Una società, dichiarata fallita nel 2014, era proprietaria di uno stabilimento industriale acquisito nel 2000. Con deliberazione del 2017, il Consorzio Industriale Provinciale aveva esercitato il riacquisto dell’area ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998, immettendosi nel possesso degli immobili senza corrispondere alcun prezzo, essendo i finanziamenti concessi superiori al valore degli stessi.
La procedura fallimentare aveva adito il Tribunale per l’accertamento del valore degli immobili e la condanna del Consorzio al pagamento della differenza. Dopo la declaratoria di incompetenza e la riassunzione, la Corte d’appello, con ordinanza non definitiva, aveva accertato il diritto della procedura al prezzo dell’area e l’ammontare dei finanziamenti, dichiarando inammissibile la domanda autonoma proposta dalla creditrice ipotecaria subentrante. Con l’ordinanza definitiva aveva poi condannato il Consorzio al pagamento delle somme dovute. Avverso entrambe le decisioni aveva proposto ricorso per cassazione il Consorzio, che aveva in seguito rinunciato al ricorso per intervenuto accordo con la procedura, con estinzione limitata al rapporto tra questi ultimi. Era rimasto affidato all’esame della Corte il solo ricorso incidentale della società creditrice.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente chiarito che la rinuncia al ricorso, accettata dalla sola procedura, produce l’estinzione del processo solo nel rapporto tra Consorzio e Fallimento, non essendo intervenuta l’adesione della ricorrente incidentale. Ha quindi esaminato esclusivamente i motivi di impugnazione incidentale.
Con il primo motivo la creditrice lamentava l’erronea declaratoria di inammissibilità della propria domanda autonoma volta ad ottenere la diretta assegnazione della quota di prezzo riferibile ai cespiti ipotecati, anche ai sensi dell’art. 41 TUB. Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha precisato che l’istituto dell’art. 63 cit. ha natura ablatoria e che il d.P.R. n. 327/2001, non contenendo alcun rinvio ad esso, non vi si applica integralmente, potendo le relative norme trovare applicazione solo se compatibili con la disciplina speciale. Ne deriva l’inapplicabilità, anche analogica, delle disposizioni che prevedono il pagamento diretto dell’indennità agli aventi diritto.
Quanto alla sorte del prezzo in caso di fallimento dell’ablato, la Corte ha osservato che il peso economico dell’ablazione è sopportato dalla massa dei creditori, rappresentata dalla Curatela. L’art. 52 della legge fallimentare impone che ogni credito, anche se munito di prelazione, sia accertato nelle forme concorsuali, salvo diverse disposizioni di legge: l’art. 63 non contiene alcuna deroga e la pretesa del creditore ipotecario non poteva essere soddisfatta in altra sede. La domanda di accantonamento era parimenti inammissibile, essendo già prescritta dall’obbligo legale posto a carico della Curatela dall’art. 118, secondo comma, legge fallimentare.
I motivi secondo, terzo e quarto, concernenti la dedotta erroneità della CTU nell’identificazione catastale dei beni ipotecati e l’ultrapetizione del collegio peritale, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che la ricorrente, essendo stata ammessa al passivo fallimentare, non ha interesse alla correzione degli errori, poiché il suo credito ipotecario sarà soddisfatto secondo quanto risulta dallo stato passivo: ogni questione sull’identificazione dei cespiti e sulla quota di prezzo a essi riferibile è rimessa alla sede fallimentare. Il ricorso incidentale è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle controparti costituite.
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Nota della Redazione
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