Attrazione del concordato alla disciplina fallimentare per ricorso ante riforma (Cass. civ. Sez. I n. 22772 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 attrae alla disciplina della legge fallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anche la domanda con la quale il debitore, in data successiva, abbia chiesto l’ammissione al concordato preventivo. Tale attrazione opera in forza dell’art. 390 c.c.i.i., che impone l’applicazione integrale delle norme del r.d. n. 267/1942, comprese quelle relative alle domande volte a prevenire l’apertura della procedura. Ne consegue che la domanda di concordato, se articolata sul modello del codice della crisi, è inammissibile, a prescindere dall’intervenuta celebrazione della prima udienza.
Il Fatto
Il pubblico ministero proponeva istanza di fallimento in data 9 giugno 2022, anteriormente all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Nelle more del procedimento, l’Agenzia delle entrate-Riscossione e un’altra società depositavano ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. La società debitrice, dopo l’archiviazione della composizione negoziata, depositava nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2023 una domanda di concordato con riserva ai sensi dell’art. 44 c.c.i.i.
Il tribunale dichiarava l’inammissibilità della domanda di concordato e, con contestuale sentenza, il fallimento della società. La corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo la domanda tardiva in quanto proposta in pendenza dell’istanza di liquidazione giudiziale. La società ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 390 c.c.i.i. e dell’art. 161, comma sesto, l.fall.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, pur procedendo a una integrazione modificativa della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha preliminarmente ricostruito la portata dell’art. 390, comma 1, c.c.i.i., il quale dispone che i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima del 15 luglio 2022 sono definiti secondo la legge fallimentare. Nel caso di specie, la domanda di fallimento proposta dal pubblico ministero in data 9 giugno 2022 era quindi correttamente assoggettata al r.d. n. 267/1942.
La Corte ha osservato che il procedimento che si conclude con la definizione del ricorso di fallimento comprende non solo la domanda di apertura, ma anche le domande che, dopo il deposito del ricorso, sono volte alla regolazione della stessa crisi d’impresa, a partire dalla domanda di concordato preventivo con riserva di cui all’art. 161, comma sesto, l.fall. Tali domande soggiacciono alle norme della legge fallimentare, pur se presentate dopo il 15 luglio 2022, in quanto presuppongono la non applicazione del codice della crisi.
Richiamando le Sezioni Unite n. 9935 del 2015, la Corte ha evidenziato che la domanda di fallimento e la domanda di ammissione al concordato preventivo, in quanto dirette a regolare la medesima situazione di crisi, sono in rapporto di continenza e devono essere riunite. La pendenza della domanda di concordato impedisce la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall., imponendo il previo esaurimento della procedura concordataria.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto per cui il ricorso di fallimento attrae alla disciplina della legge fallimentare anche la domanda di ammissione al concordato proposta in data successiva al 15 luglio 2022. L’inammissibilità della domanda proposta dalla società debitrice non deriva, pertanto, dalla celebrazione della prima udienza, ma dall’applicazione integrale della legge fallimentare, resa obbligatoria dalla disposizione transitoria. Il dispositivo della pronuncia impugnata risultava conforme a diritto, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., e il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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