Mutuo fondiario nullo: conversione e consapevolezza della nullità (Cass. civ. Sez. I n. 19 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo fondiario, qualora non trovi applicazione l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 33719 del 2022, è ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, t.u.b. — stabilito dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l’ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995) — ai sensi dell’art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità. Ai fini della conversione del negozio nullo ex art. 1424 c.c. non occorre l’accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione — poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell’atto compiuto, ostativa alla stessa conversione — ma è sufficiente che l’intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.
Il Fatto
Il Tribunale di Padova, accogliendo parzialmente l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca, ha ammesso quest’ultima al passivo del fallimento per la somma di euro 596.100,00 in chirografo, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Il giudice di merito ha confermato la declaratoria di nullità del mutuo ipotecario fondiario per mancanza di prova del rispetto del limite di finanziabilità e ha rigettato la domanda di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario, per difetto di prova dei presupposti ex art. 1424 c.c.
Avverso tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione in un unico mezzo, censurando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1424 e 2697 c.c., nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non provati i presupposti della conversione. Il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato preliminare: la banca non ha impugnato il capo sulla nullità del contratto per mancata dimostrazione del rispetto del limite di finanziabilità, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto. Irrilevante diviene, quindi, il successivo mutamento di indirizzo nomofilattico delle Sezioni Unite n. 33719 del 2022, che hanno escluso la natura imperativa della norma. Ciò non impedisce l’accoglimento del motivo, poiché la nullità del contratto costituisce proprio il presupposto dell’invocata conversione.
Il vizio di sussunzione viene apprezzato nell’art. 1424 c.c., attuazione del principio di conservazione del negozio giuridico. Il giudice richiesto della conversione deve svolgere una duplice indagine: accertare il rapporto di continenza tra negozio nullo e negozio in cui convertirlo e verificare che la volontà dei contraenti fosse orientata anche verso gli effetti del diverso contratto. Se il primo aspetto è pacifico, il secondo va declinato come volizione ipotetica, da ricostruire in chiave obiettiva.
La conversione poggia sul presupposto implicito che le parti, al momento della conclusione, non fossero consapevoli della causa di nullità. Il presupposto ostativo resta integrato proprio dalla conoscenza della nullità del negozio. Il tribunale avrebbe dovuto accertare la consapevolezza non del superamento in sé del limite di finanziabilità, quanto della conseguente nullità virtuale del contratto, declinata solo anni dopo da un orientamento poi disatteso.
La Corte censura inoltre il ragionamento del giudice di merito, che ha incentrato la disamina sulla consapevolezza del superamento del limite e ha coartato l’onere probatorio della banca sul thema probandum dell’irrilevanza della scelta del mutuo fondiario rispetto a quello ipotecario. Non è condivisibile desumere l’imprescindibilità dell’opzione dal semplice fatto di aver osservato gli adempimenti formali o fruito dei vantaggi: simile ricostruzione appare tautologica.
Nella ricostruzione dell’intento pratico oggettivo non ci si può fossilizzare sull’intento originario, altrimenti la conversione non potrebbe mai realizzarsi. Occorre verificare che gli effetti del diverso contratto siano idonei a realizzare, anche solo in parte, l’intento perseguito, considerando la solidità della garanzia reale che il mutuo ipotecario è comunque in grado di fornire. I vantaggi sostanziali e processuali vanno apprezzati in concreto, anche nel profilo cronologico della posizione del mutuatario in prospettiva concorsuale.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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