Legittimazione dell’erede attore va provata e non è supplita dalla non contestazione (Cass. civ. Sez. II n. 2478 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi promuove l’azione nella qualità di erede — e, nella specie, anche di coniuge — del titolare del diritto fatto valere deve allegare la propria legittimazione ad agire e provare, con le necessarie produzioni documentali, il decesso del de cuius e la propria qualità di erede, quali presupposti della successione nel diritto dedotto in giudizio. A fronte di una contestazione, ancorché concisa, il difetto di prova non è superato dal principio di non contestazione, poiché l’onere probatorio grava sull’attore ai sensi dell’art. 2697 c.c. La relativa condizione dell’azione è rilevabile anche d’ufficio, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio e a inderogabili disposizioni di ordine pubblico processuale. La sola denuncia di successione non è idonea a dimostrare la qualità di erede, dovendosi ricorrere agli atti dello stato civile.

Il Fatto

Un attore conveniva in giudizio il condominio di un complesso immobiliare, nella dichiarata qualità di coniuge ed erede del titolare di alcuni locali commerciali concessi in locazione, chiedendo il risarcimento del mancato incasso dei canoni conseguente alla sospensione dell’agibilità degli immobili. Il condominio eccepiva il difetto di legittimazione attiva, non risultando comprovata tale qualità. Interveniva volontariamente un secondo soggetto, deducendo la comproprietà dei locali e chiedendo il risarcimento della propria quota.

Il Tribunale rigettava entrambe le domande per difetto di legittimazione. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione. Ricorreva per cassazione il solo attore principale, affidandosi a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono la ritenuta insufficienza probatoria della qualità di coniuge ed erede. Il ricorrente sosteneva che la controparte si fosse limitata a un’eccezione generica e che, quindi, la circostanza dovesse ritenersi non contestata. La Corte respinge la tesi: la contestazione, per quanto concisa, era inequivoca, come risulta dal richiamo per relationem alla comparsa di costituzione del condominio, ove si deduceva il difetto di legittimazione attiva e l’assenza di prova documentale.

Ne deriva che il principio di non contestazione non poteva trovare applicazione e che sull’attore incombeva lo specifico onere di provare la condizione dell’azione. La Corte territoriale è rimasta così nell’ambito del thema decidendum. Il collegio ribadisce che il difetto di legittimazione del soggetto che agisce come erede è rilevabile anche d’ufficio, perché attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e a norme di ordine pubblico processuale: resta perciò ininfluente che la questione sia stata contestata o meno dalla controparte (sono richiamate Cass. n. 13685/2006, Cass. n. 1943/2011 e Cass. n. 24050/2019).

Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte condivide la valutazione del giudice di appello secondo cui la delazione ereditaria non può essere riscontrata con la sola dichiarazione di successione. L’adeguatezza della prova si raggiunge con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali desumere il rapporto di parentela che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e segg. c.c. (così Cass. n. 868/2017, Cass. n. 22730/2021 e Cass. SU n. 12065/2014).

Quanto alla produzione documentale in sede di legittimità, il collegio ne dichiara l’inammissibilità, non rientrando nelle ipotesi eccezionali dell’art. 372, comma 1, c.p.c., non attenendo né alla nullità della sentenza né all’ammissibilità del ricorso. Sul quarto motivo, la Corte conferma il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello posto dall’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile ai giudizi con sentenza di primo grado pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012), senza che rilevi l’indispensabilità della prova (Cass. n. 26522/2017, Cass. n. 21606/2021, Cass. n. 29506/2023).

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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