Revocazione e cassazione della sentenza impugnata: sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. I n. 21775 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, qualora in pendenza del giudizio di revocazione venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell’oggetto della revocazione e dunque dell’interesse ad agire comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. Se la sentenza di appello impugnata con revocazione è cassata, integralmente o limitatamente alla statuizione oggetto di quella impugnazione, la sentenza oggetto di ricorso non può più essere considerata esistente, in applicazione dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. La nullità della sentenza sulla revocazione travolge anche la statuizione sulle spese processuali. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio taluni soggetti per il riconoscimento del diritto di accesso a un’area e il risarcimento dei danni da mancato utilizzo della strada di lottizzazione. Il Comune resisteva con domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà della particella. Il tribunale rigettava la domanda principale e la riconvenzionale, riconoscendo la proprietà in capo alla società.
La Corte di appello, in riforma, accoglieva l’appello principale e quello incidentale, dichiarando il diritto di proprietà dell’ente locale sull’area. La Cassazione, con successiva sentenza, accoglieva un motivo di ricorso della società e rinviava alla Corte territoriale. La società proponeva quindi impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello, che veniva dichiarata inammissibile. Da qui il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, nel frattempo superato dalla cassazione della sentenza di appello oggetto di revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la pronuncia che, accogliendo il ricorso della società, ha cassato la sentenza di appello impugnata in ordine alla determinazione delle spese nel giudizio di revocazione, comporta il venir meno dell’interesse ad agire della ricorrente. La circostanza è stata espressamente dedotta dalla stessa società nella memoria scritta.
Il Collegio richiama l’indirizzo per cui, in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, il venir meno dell’oggetto della revocazione e dunque dell’interesse ad agire comporta l’inammissibilità dell’impugnazione; se non constatata dal giudice, tale carenza ridonda in nullità della sentenza sulla revocazione.
Qualora la sentenza di appello impugnata con revocazione sia cassata, anche solo limitatamente alla statuizione oggetto di quella impugnazione, la sentenza oggetto di ricorso non può più essere considerata esistente. Ciò in applicazione dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., che estende gli effetti della cassazione ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, determinando il venir meno dell’oggetto del giudizio di revocazione e la conseguente carenza di interesse.
Nella specie, la sentenza di appello in sede di revocazione è stata depositata il 6/2/2020, mentre la sentenza di cassazione che ha travolto la sentenza di appello è intervenuta il 4/12/2020, quindi dopo la pronuncia di inammissibilità della revocazione. Successivamente, in sede di rinvio, la Corte territoriale ha accolto la domanda della società. È dunque evidente il sopraggiunto difetto di interesse del ricorrente.
Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’esito complessivo della lite. La Corte esclude infine che, nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, sussistano i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.