Accertamento del socio e motivazione per relationem dell’avviso Irpef (Cass. civ. Sez. V n. 2477 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento Irpef a carico del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittimo l’avviso che rinvia per relationem all’accertamento già notificato alla società e al socio, quando quest’ultimo sia stato posto in grado di conoscere gli addebiti e gli atti da cui traggono origine: la notifica dell’atto e del processo verbale concernenti la società esclude il difetto di motivazione. Trattandosi di condotte addebitate nomine proprio, è irrilevante che al momento della notifica dell’atto personale il destinatario non rivesta più alcuna carica sociale. Il motivo che censura l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti senza confrontarsi con la ratio decidendi è inammissibile.

Il Fatto

Il contribuente impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento con cui gli era stato richiesto il pagamento di maggiore Irpef, oltre addizionali e sanzioni, per l’anno di imposta 2009. La pretesa scaturiva dal rilievo di maggiori redditi non dichiarati in capo alla società, della quale egli era unico socio.

I giudici provinciali accolsero il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania riformò integralmente la decisione, rilevando che l’avviso impugnato rinviava per relationem ad altro avviso, concernente la società e già notificato al contribuente, e che l’accertamento verso la società era divenuto definitivo senza che il socio avesse dedotto alcunché per contrastare la presunzione di distribuzione degli utili. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212. Il ricorrente sostiene l’illegittimità della notifica per relationem, osservando che al momento dell’accertamento non era più né socio né amministratore della società e che, perciò, era carente di legittimazione a contraddire avverso l’atto impositivo.

La Corte ritiene il motivo infondato. La sentenza impugnata, con argomentazione chiara e immune da vizi logici, ricostruisce una sequenza di circostanze convergenti: alla società era stato notificato un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009, in relazione a costi dedotti e originati da fatture per operazioni inesistenti, con notifica effettuata al socio unico; divenuto definitivo l’accertamento verso la società, era stato notificato al contribuente un ulteriore avviso per il recupero a tassazione del maggior reddito ai fini Irpef, nel quale si faceva rinvio per relationem a quello relativo alla società; allo stesso era stato inoltre notificato il processo verbale di constatazione contenente le dichiarazioni da lui rese.

La sinergica considerazione di tali circostanze esclude il lamentato difetto di motivazione. Nel momento in cui ha ricevuto la notifica dell’avviso a lui relativo, il contribuente era già a conoscenza degli addebiti, poiché aveva ricevuto l’atto e il processo verbale concernenti la società. La Corte precisa che si tratta di condotte a lui addebitate nomine proprio e non in qualità di socio unico: è quindi irrilevante che al momento della notifica dell’atto personale egli non rivestisse più alcuna carica sociale, carica che invece rivestiva quando aveva ricevuto la notifica dell’atto inerente alla società.

Il secondo motivo deduce insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, lamentando che i giudici d’appello non abbiano statuito sull’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la sentenza impugnata, dato atto della definitività dell’accertamento verso la società, ha affermato che il contribuente non aveva offerto elementi idonei a superare la presunzione di distribuzione degli utili, operante in presenza di una società di capitali a ristretta base partecipativa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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