Legittimazione passiva e durata ragionevole unitaria nel giudizio Pinto (Cass. civ. Sez. II n. 5295 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione, quando il difetto di legittimazione passiva riguardi non distinte persone giuridiche pubbliche, ma articolazioni dell’organizzazione dello Stato fornite di distinta legittimazione, la carenza di legittimazione del Ministero convenuto non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile d’ufficio, ma in una mera irregolarità che l’Avvocatura dello Stato deve eccepire nella prima udienza con contestuale indicazione dell’organo legittimato. In difetto di tale eccezione resta preclusa la possibilità di far valere l’irrituale costituzione del rapporto processuale. Quanto al merito, la durata ragionevole del procedimento instaurato ai sensi della legge n. 89/2001 non eccede un anno per grado e tale termine è comprensivo tanto della fase di cognizione quanto della fase di ottemperanza, che vanno considerate unitariamente.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale che aveva parzialmente accolto la sua domanda di equa riparazione per la durata di un processo instaurato ai sensi della legge n. 89/2001, riconoscendole un indennizzo di euro 800 oltre accessori. L’opposizione era stata rigettata dalla Corte d’appello con decreto n. 2915/2022.

Avverso quel provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, contestando la propria legittimazione passiva sul rilievo che la richiesta indennitaria aveva ad oggetto, in sostanza, la sola durata del giudizio di ottemperanza. Con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, rilevata la non uniformità della giurisprudenza sulla rilevabilità d’ufficio del vizio di legittimazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il ricorso incidentale, per ragioni di priorità logica. Il Ministero sosteneva che, essendo il processo di cognizione durato un tempo ragionevole, la domanda indennitaria aveva ad oggetto il solo giudizio di ottemperanza, con conseguente legittimazione esclusiva del Ministero dell’economia e delle finanze e difetto della propria. La questione, ad avviso del ricorrente incidentale, sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

Il Collegio rileva che sulla rilevabilità d’ufficio la giurisprudenza non è uniforme. Un orientamento richiama la regola dell’art. 4 della legge n. 260/1958, secondo cui l’errore di identificazione del soggetto destinatario dell’atto va eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza con contestuale indicazione del soggetto corretto. Un diverso orientamento ritiene invece il vizio rilevabile d’ufficio. La differenza tra i due indirizzi riguarda proprio la necessità della tempestiva eccezione con indicazione del legittimato.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8516/2012, secondo cui l’unitarietà dello Stato non elide l’autonomia soggettiva delle persone giuridiche pubbliche, con la conseguenza che di fronte a errori di identificazione incidenti su soggettività diverse l’operatività dell’art. 4 citato resta circoscritta alla rimessione in termini. Le successive Sezioni Unite n. 30649/2018 hanno però precisato che, quando si sia in presenza non di distinte persone giuridiche pubbliche ma di organi dello Stato forniti di distinta legittimazione, la carenza di legittimazione del convenuto non dà luogo a un vizio rilevabile d’ufficio, bensì a una mera irregolarità, che deve essere eccepita dall’Avvocatura con contestuale indicazione dell’organo legittimato, restando altrimenti preclusa ogni doglianza successiva.

Nel caso concreto Ministero della giustizia e Ministero dell’economia e delle finanze sono articolazioni dello Stato, non distinte persone giuridiche. La mancata legittimazione del Ministero convenuto doveva pertanto essere eccepita dall’Avvocatura nel giudizio di opposizione. Non essendolo stata, è preclusa la possibilità di farla valere in cassazione. Il ricorso incidentale è quindi rigettato.

Passando al ricorso principale, la Corte accoglie il primo motivo. La Corte d’appello aveva correttamente richiamato le Sezioni Unite n. 19883/2019 nel ritenere che la fase di cognizione e quella di ottemperanza costituiscano un unico procedimento, ma aveva poi erroneamente calcolato come ragionevole un anno per la cognizione e un ulteriore anno per l’ottemperanza. La Corte ribadisce che la durata ragionevole è di un anno complessivo, comprensivo di entrambe le fasi. Detratta la durata ragionevole di un anno dalla durata complessiva del giudizio, arrotondata secondo l’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001, va riconosciuto l’indennizzo per il periodo eccedente.

Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte d’appello motivato la declaratoria di inammissibilità in tema di liquidazione delle spese tra minimo e massimo dei parametri, con motivazione sufficiente e non affetta dai vizi denunciati. Il terzo e il quarto motivo, attinenti alle spese di lite e alla loro distrazione, sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo, che impone una nuova liquidazione delle spese. La Corte cassa il decreto in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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